LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 2
 (Attività produttive)
1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del territorio regionale, la Regione sostiene il progetto promozionale denominato <<Frecce Tricolori LIVE>>, da attuarsi nel periodo 2018-2020, anche attraverso la progettazione e realizzazione di un programma di promozione turistica finalizzato alla valorizzazione turistica della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, la cui attuazione è affidata a PromoTurismoFVG.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascun degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
3. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 le parole: << o gestire IAT previa convenzione con PromoTurismoFVG >> sono sostituite dalle seguenti: << o istituire IAT ai sensi dell'articolo 8, comma 2 >>;

b)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Uffici di informazione e accoglienza turistica)
1. Nelle località o nei territori a prevalente interesse turistico, PromoTurismoFVG può istituire, a norma dell' articolo 5 bis, comma 4, lettera e), della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) che assicurano i servizi di accoglienza, informazione e assistenza turistica al pubblico.
2. Gli IAT possono anche essere istituiti dai Comuni, dalle Pro loco o da altri soggetti espressione del territorio, previa stipula di accordi con la stessa PromoTurismoFVG, aventi a oggetto gli standard uniformi di qualità dei servizi da fornire all'utenza e dei materiali informativi da divulgare.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alla PromoTurismoFVG per il supporto al funzionamento degli IAT istituiti dai Comuni o dagli altri soggetti che si accordano ai sensi del comma 2 con PromoTurismoFVG.>>.

4. Gli IAT gestiti in convenzione con PromoTurismoFVG all'entrata in vigore della presente legge continuano ad operare in conformità alle convenzioni medesime sino alla loro naturale scadenza.
5. Al fine di consolidare le ricadute turistiche sul territorio regionale derivanti dallo sviluppo della pratica sportiva del golf, la Regione è autorizzata a sostenere il progetto denominato "Italy Golf & More" con il coinvolgimento di altre Regioni italiane e della Federazione Golfistica e di Enit, da realizzarsi nel periodo 2018-2020, per il tramite di PromoTurismoFVG.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), con sede a Udine, un contributo per l'anno 2018 per la realizzazione di gemellaggi di enti locali della Regione con analoghi enti locali degli Stati membri dell'Unione europea e di Stati in pre-adesione, secondo quanto previsto dall' articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), per corsi di formazione e di specializzazione in materia europea rivolti ad amministratori e funzionari di enti locali della Regione, nonché per le spese di personale necessarie per la gestione delle iniziative di cui al presente comma.
8. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 7, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
9. Per le finalità previste comma 7 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone a parziale sollievo delle attività propedeutiche alla partecipazione delle realtà regionali, nell'ambito della fiera internazionale Hannover Messe 2018, allo spazio espositivo dedicato al settore della subfornitura della regione Friuli Venezia Giulia.
11. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 10 anche le spese già sostenute al momento della presentazione della domanda per le finalità di cui al medesimo comma 10.
13. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione del contributo e le modalità di erogazione.
14. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al di cui al comma 114.
15.
Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo le parole << la realizzazione >> sono inserite le seguenti: << di eventi informativi e >>.

16. Per l'anno 2018 sono ammissibili le spese per la realizzazione di eventi informativi, ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge regionale 25/2016 , come modificato dal comma 15, sostenute dall'1 gennaio 2018.
17. Alle finalità di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 25/2016 , come modificato dal comma 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
18.
Dopo il capo VII del titolo IV della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:
<<Capo VII bis
 Contributi per sostenere l'ammodernamento tecnologico
Art. 55 bis
 (Contributi per l'ammodernamento tecnologico)
1. Per sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'ammodernamento tecnologico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 55 per cento della spesa ammissibile.>>.

19.
Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 è inserita la seguente:
<<c bis) contributi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 55 bis;>>.

20.
Al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 12/2002 dopo la locuzione << 55, >> è inserita la seguente: << 55 bis, >>.

21. Per le finalità di cui all' articolo 75, comma 1, della legge regionale 12/2002 , come modificato dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
22. In conformità all' articolo 64, comma 6, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa - Riforma delle politiche industriali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai Consorzi di sviluppo economico locale che svolgono l'istruttoria tecnica prevista dall'articolo 18, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2017, n. 82 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all' articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell' articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015 )), un compenso per ciascuna domanda assegnata relativa a insediamenti localizzati all'interno dei Comuni dotati di zone D1 non rientranti negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi medesimi.
23. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un finanziamento aggiuntivo, nei limiti di cui al comma 26, per la realizzazione dell'infrastruttura locale di cui all'articolo 2, commi da 60 a 63, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).
25. Il finanziamento di cui al comma 24 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Comune di Pontebba, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
26. Il finanziamento di cui al comma 24 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L, n. 187/1, di data 26 giugno 2014 e non supera la differenza, già determinata ai fini del finanziamento di cui all'articolo 2, commi da 60 a 63, della legge regionale 31/2017 , tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 1, comprensivo del contributo previsto dall'articolo 2, commi da 60 a 63, della legge regionale 31/2017 , non supera comunque l'importo di 1 milione di euro.
27. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 24 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Comune di Pontebba, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
29. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019 e di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate dalle imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio ai sensi dell' articolo 100, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), non finanziate per mancanza di risorse disponibili, nel rispetto delle relative graduatorie approvate nell'esercizio 2017, secondo le modalità di cui all' articolo 102 bis della legge regionale 29/2005 fino a esaurimento delle risorse disponibili.
31. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 30 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell' articolo 84 bis della legge regionale 29/2005 .
32. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente agli interventi di parte corrente, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
33. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente agli interventi in conto capitale, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
34.  
( ABROGATO )
(4)
35.  
( ABROGATO )
(5)
36. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 35, della legge regionale 37/2017 , come modificato dal comma 35, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
37. Al comma 30 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << annualità 2018 e 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << annualità 2018, 2019 e 2020 >>;

b) il prospetto riepilogativo è sostituito dal seguente:

DENOMINAZIONE CONSORZIOIMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2018IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2019IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2020
COSILT-Consorzio di Sviluppo economico locale di Tolmezzo98.734,0098.734,0098.592,04



38. Per le finalità previste dal disposto di cui all' articolo 2, comma 30, della legge regionale 37/2017 , come modificato dal comma 37, è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 193.919,20 euro suddivisa in ragione di 47.663,58 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 98.592,04 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
39. Le disponibilità relative alle annualità 2018, 2019 e 2020 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono assegnate a ciascun consorzio di sviluppo economico locale che ha rinegoziato i rispettivi mutui, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

DENOMINAZIONE CONSORZIOIMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2018IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2019IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2020
NIP-Consorzio per il Nucleo Industrializzazione del al provincia di Pordenone28.055,6825.210,0724.543,74


40. Le disponibilità di cui al comma 39 sono trasferite ai Consorzi per le finalità di cui all' articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.
41. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 39 e 40 è destinata la spesa complessiva di 77.809,49 euro suddivisa in ragione di 28.055,68 euro per il 2018, di 25.210,07 euro per il 2019 e di 24.543,74 euro per il 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo. n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
42. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo del settore industriale, e al fine della valorizzazione del territorio e della filiera agroalimentare regionali, è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione di uno studio di fattibilità, comprensivo di business plan e di valutazione degli impatti ambientali, agronomici e socio economici, relativo all'insediamento di una struttura di maltazione per cereali nella regione Friuli Venezia Giulia.
43. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine le risorse necessarie a supportare le iniziative per lo sviluppo della piattaforma logistica agroalimentare nel comune di Udine.
45. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
46. Nel decreto di assegnazione delle risorse sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione.
47. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione del bilancio 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2018 all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane un finanziamento straordinario di 450.000 euro per la presentazione di un programma di interventi di miglioramento dei servizi di trasporto, sanità e istruzione in favore dei Comuni dell'Unione stessa non già direttamente destinatari degli interventi della Strategia Nazionale Aree Interne.
49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di un programma dettagliato degli interventi e dei relativi beneficiari, nonché dei tempi di realizzazione.
50. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione di diritto privato Centro Solidarietà Giovani <<Giovanni Micesio>> - onlus di Udine un contributo straordinario di 200.000 euro finalizzato all'ampliamento e completamento dell'edificio di proprietà della medesima sito a Illegio di Tolmezzo.
53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa, di elaborati grafici esplicativi, di quadro economico e computo metrico estimativo atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.
54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lauco un finanziamento di 150.000 euro per la sistemazione della viabilità comunale interessata dal Giro d'Italia per l'anno 2018.
56. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 55 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.
57. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
58. Per le finalità previste dal comma 55 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 114.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sauris un contributo "de minimis" nella misura di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per i maggiori oneri derivanti dalla gestione del "Centro dello sport e del benessere".
60. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione di spesa.
61. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
62. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 114.
63. In conformità alle disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale F.A.I. - famiglie anziani infanzia - società cooperativa o.n.l.u.s. in sigla: "Cooperativa sociale FAI" - "coop. Fai onlus" - di Pordenone, un contributo in conto capitale per la realizzazione di una infrastruttura locale nel comune di Pordenone per l'insediamento di attività dedicate all'artigianato e al commercio, nonché per la creazione di spazi volti al miglioramento della vita sociale anche dedicati al coworking.
64. Gli interventi di cui al comma 63 sono:
a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;
b) destinati a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che la "Cooperativa sociale FAI" - "coop. Fai onlus" - può mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato.
65. La "Cooperativa sociale FAI" - "coop. Fai onlus" - può affidare la costruzione e la gestione delle opere di cui al comma 63 con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
66. Non sono ammissibili a contributo le spese relative alla manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.
67. II contributo è concesso nei limiti, con le modalità, per le tipologie di intervento e alle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 .
68. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014 .
69. Il contributo di cui al comma 63 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio commercio e vigilanza sulle cooperative - da parte della "Cooperativa sociale FAI" - "coop. Fai onlus" - da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), con distinzione tra gli interventi di cui rispettivamente agli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 .
70. La "Cooperativa sociale FAI" - "coop. Fai onlus" - produce all'atto della presentazione della domanda di contributo la documentazione attestante l'effetto incentivante di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014 .
71. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 . L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte della "Cooperativa sociale FAI" - "coop. Fai onlus" - , di una dichiarazione di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
72. Per le finalità previste dal comma 63 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico di Udine, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie additive quale fattore di vantaggio competitivo del territorio regionale.
74. La domanda di cui al comma 73 è presentata entro il 31 marzo 2018 alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione corredata del progetto con gli interventi programmati e il preventivo di spesa.
75. Con il decreto di concessione sono stabiliti le condizioni del contributo, compresa la normativa europea di riferimento e l'intensità del finanziamento, nonché i termini di attuazione del progetto e di rendicontazione della spesa.
76. Per le finalità previste dal comma 73 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Arta Terme le risorse necessarie per la progettazione e successivo ampliamento e ammodernamento del complesso termale sito nel Comune di Arta Terme.
78. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 77 è presentata dal Comune di Arta Terme, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
79. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa complessiva di 4.600.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018, di 1.800.000 euro per l'anno 2019 e di 2.700.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Arta Terme le risorse necessarie per la copertura delle spese di straordinaria manutenzione del complesso termale sito nel Comune di Arta Terme.
81. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 80 è presentata dal Comune di Arta Terme, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
82. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) -Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
83. L'Amministrazione regionale, al fine di rafforzare l'azione di governo e l'azione amministrativa dei Comuni della regione Friuli Venezia Giulia che svolgono il ruolo di organismo intermedio nell'ambito del POR FESR FVG 2014 - 2020 o del Piano di azione e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia o del PAR FSC 2007-2013, è autorizzata a trasferire agli stessi, in parti uguali, risorse a copertura delle spese sostenute per l'utilizzo di una figura professionale di alta qualificazione, con priorità a quelle in possesso del Master universitario di II livello in Town Centre Management o di altro titolo equivalente.
84. La domanda di trasferimento delle risorse di cui al comma 83 è presentata entro il 31 marzo 2018. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione della spesa.
85. Sono ammissibili le spese sostenute dai Comuni successivamente alla data di stipula del contratto con il professionista e relative al compenso lordo spettante.
86. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
87. Al fine di sostenere e valorizzare il turismo congressuale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, un contributo straordinario al Comune di Grado per interventi di adeguamento dal punto di vista della sicurezza, di infrastrutturazione WI-FI e di manutenzione straordinaria del Palazzo Regionale dei Congressi.
88. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un finanziamento straordinario per il biennio 2018-2019 a copertura degli oneri connessi alla gestione, manutenzione e conservazione urgente di palazzo Linussio e della caserma Cantore, derivanti dalla consegna anticipata dei beni da parte dello Stato, per il successivo trasferimento in proprietà al Comune per la fruizione del compendio anche a servizio dell'ambito di area vasta dell'Unione della Carnia.
90. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 89 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.
91. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
92. Per le finalità previste dal comma 89, è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali ) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ragogna un finanziamento di 150.000 euro per la sistemazione della viabilità comunale interessata dal Giro d'Italia per l'anno 2018.
94. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 93 è presentata alla Direzione competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.
95. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
96. Per le finalità previste dal comma 93 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 114.
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Well Fare Pordenone - Fondazione per il Microcredito e l'innovazione sociale di Pordenone un contributo straordinario di 50.000 euro per attività di microcredito sociale e alle microimprese.
98. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 97 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
99. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Taipana un finanziamento di 300.000 euro per l'anno 2018 per l'effettuazione di lavori di manutenzione della viabilità comunale.
101. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 100 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata corredata di una relazione degli interventi e del relativo cronoprogramma.
102. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
103. Per le finalità previste dal comma 100 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla viabilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche.
105. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 104 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
106. Per le finalità previste dal comma 104 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia un contributo straordinario di 15.000 euro per l'avvio di un progetto per la consulenza e l'assistenza al sistema regionale del volontariato.
108. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 107 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
109. Per le finalità di cui al comma 107 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente la graduatoria approvata nell'anno 2017 ai sensi degli articoli 10 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 198/Pres. del 30 agosto 2017 - misura di intervento 5 -, a favore dei Consorzi di cooperative sociali al fine di sostenere la realizzazione delle progettualità indicate, sulla base delle domande già presentate.
111. Per le finalità previste dal comma 110 è destinata la spesa di 19.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
112.
Al comma 37 dell'articolo 2 della legge regionale 27/2014 dopo le parole << dei Consorzi di servizi turistici Soc. Cons. a.r.I. >> sono inserite le seguenti: << e delle Cooperative di promozione territoriale e gestione turistica >>.

113. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 37, della legge regionale 27/2014 , come modificato dal comma 112, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
114. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Comma 52 interpretato da art. 8, comma 22, L. R. 12/2018
2Vedi la disciplina transitoria del comma 48, stabilita da art. 1, comma 107, L. R. 14/2018
3Integrata la disciplina del comma 84 da art. 2, comma 4, L. R. 25/2018
4Comma 34 abrogato da art. 7, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Comma 35 abrogato da art. 7, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Comma 52 interpretato da art. 3, comma 49, L. R. 13/2019