LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/01/2018
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3
 (Risorse agricole e forestali)
1. Al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica, la corresponsione del contributo in conto interessi di cui all' articolo 7, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2003, n. 205 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'articolo 7, commi 15 e 16 della legge regionale 13/2002 ), non cessa qualora, nel corso della durata del contratto di mutuo, si verifichino le seguenti situazioni:
a) perdita del possesso dei fondi oggetto dell'aiuto;
b) vendita, cambio di destinazione o perdita del possesso dei fondi preposseduti che hanno concorso alla valutazione istruttoria della domanda di aiuto.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in sede di adozione dei provvedimenti conseguenti all'estinzione anticipata del mutuo e alla vendita dei fondi oggetto dell'aiuto.
3. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 è inserita la seguente:
<<g bis) direttore dell'esecuzione del lotto boschivo: tecnico abilitato incaricato della corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, denominato anche direttore dei lavori;>>;

b)
al comma 4 dell'articolo 31 le parole << economia nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo >> sono sostituite dalle seguenti: << amministrazione diretta >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 32 le parole << a privati, vivaisti compresi, >> sono soppresse;

d)
al comma 2 dell'articolo 32 dopo le parole << Il compenso non è dovuto per il materiale forestale >> sono inserite le seguenti: << , da porre a dimora sul territorio regionale, >>;

e)
il comma 2 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:
<<2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:
a) strade forestali, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;
b) piste forestali e varchi, caratterizzati da opere a fondo naturale non aventi il carattere di opere permanenti;
c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato.>>;

f)
al comma 2 dell'articolo 56 le parole << economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo >> sono sostituite dalle seguenti: << amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi >>;

g)
al comma 1 dell'articolo 77 le parole << economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario, >> sono sostituite dalle seguenti: << amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi >>.

4.
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'istanza di assegnazione delle risorse e la cartografia recante l'individuazione delle aree oggetto degli interventi sono presentate entro l'1 marzo di ogni anno.>>

5. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dell'articolo 3 la parola << finanziario >> è sostituita dalle seguenti: << di bilancio >>;

b)
al comma 2 dell'articolo 3 la parola << finanziario >> è sostituita dalle seguenti: << economico - patrimoniale >>;

c)
i commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 3 sono abrogati;

d)
la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
<<a) dell'anticipazione di cassa nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale;>>;

e)
alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 le parole << delle entrate previste >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto >>;

f)
dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Sistema contabile dei Consorzi di bonifica)
1. I Consorzi di bonifica applicano il sistema contabile economico - patrimoniale.
2. I Consorzi di bonifica adottano entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio formulato secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto compatibili e in osservanza del piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 20.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze, possono essere formulati indirizzi su contenuti aggiuntivi della documentazione del bilancio di esercizio.
4. Per le attività di natura commerciale i Consorzi di bonifica tengono una contabilità separata rispetto a quella redatta per i fini istituzionali.
5. I Consorzi di bonifica adottano, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione che è formato di:
a) il piano delle attività di durata almeno triennale che espone le linee strategiche di sviluppo dell'attività consortile;
b) il conto economico preventivo (budget), di durata almeno triennale;
c) la relazione esplicativa del conto economico preventivo (budget);
d) la relazione del Collegio dei revisori legali.
6. I Consorzi fanno ricorso alla gestione provvisoria del bilancio di previsione secondo i seguenti limiti mensili:
a) quando il bilancio è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento;
b) quando il bilancio non è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico dell'ultimo bilancio di previsione approvato o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento.>>;

g)
al comma 4 dell'articolo 22 dopo le parole << Le deliberazioni >> sono inserite le seguenti: << non soggette a controllo >>;

h)
il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
<< 1. Sono soggetti al controllo di legittimità:
a) il bilancio di esercizio;
b) il bilancio di previsione;
c) il piano dei conti di cui all'articolo 3 bis, comma 2;
d) lo Statuto consortile;
e) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne.>>

i)
il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 23 è abrogato;

l)
il comma 6 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
<<6. La Giunta regionale può formulare indirizzi e raccomandazioni nei confronti dei Consorzi:
a) a seguito dell'istruttoria degli atti soggetti al controllo, con le deliberazioni di cui al comma 2;
b) a seguito delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, con deliberazione approvata su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.>>

6. Gli articoli 3, 3 bis, 22 e 23 della legge regionale 28/2002 , come modificati e inseriti dal comma 5, hanno effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui al predetto articolo 3 bis, comma 5, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli articoli 3, 22 e 23 della legge regionale 28/2002 nella versione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per consentire l'applicazione del sistema contabile economico - patrimoniale, il piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico di cui all' articolo 3 bis comma 2, della legge regionale 28/2002 , come inserito dal comma 6, lettera f), è adottato dall'Associazione Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto al controllo ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 28/2002 . Decorso inutilmente il predetto termine di quattro mesi, il piano dei conti è approvato, entro i successivi tre mesi, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.
8. Per avviare l'applicazione del sistema contabile economico - patrimoniale, i Consorzi di bonifica elaborano il primo stato patrimoniale sulla base della situazione patrimoniale dell'esercizio precedente. I criteri per la redazione dello stato patrimoniale iniziale sono quelli previsti dal codice civile e dai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in quanto compatibili, fatto salvo il rispetto dei seguenti criteri:
a) per i beni immobili, qualora non sia possibile la valutazione con il criterio del costo di acquisto o di costruzione maggiorato dei costi accessori, si assume come valore iniziale quello catastale, rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali;
b) per i beni mobili, qualora manchi la documentazione di acquisto, si assume come valore iniziale il presumibile valore di mercato alla data di adozione dello stato patrimoniale iniziale;
c) per i terreni su cui insistono i fabbricati, si assume, come valore iniziale, se non separatamente determinabile dalla documentazione in possesso del Consorzio, l'importo pari al 20 per cento del valore del fabbricato.
9.
Al comma 35 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole << nella graduatoria di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008 ) >> sono sostituite dalle seguenti: << nelle graduatorie previste nelle disposizioni regionali di applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio >>.

10. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << entro il 31 marzo di ogni anno >> sono aggiunte le seguenti: << di attività >>;

b)
le parole << Con riferimento agli esercizi finanziari 2018 e 2019, l'erogazione in via anticipata è subordinata anche alla presentazione della rendicontazione relativa all'anticipo erogato nell'anno precedente >> sono sostituite dalle seguenti: << La liquidazione degli anticipi relativi al secondo e terzo anno di attività del progetto è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa agli anticipi erogati nel precedente anno di attività >>.

11. All' articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), come modificato da ultimo dall' articolo 78 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 7 ter è sostituito dal seguente:
<<7 ter. La verifica delle lesioni di cui al comma 7 bis è effettuata da un veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, che provvede a rilasciare la certificazione relativa alla destinazione della carcassa.>>;

b)
il comma 7 quater è sostituito dal seguente:
<<7 quater. La carcassa resta nella disponibilità del cacciatore che ha eseguito l'intervento.>>.

12. Le modifiche all' articolo 11 bis della legge regionale 6/2008 , apportate dal comma 5, hanno effetto dall'1 gennaio 2018.
13. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 10 dell'articolo 6 le parole << con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti >> sono sostituite dalle seguenti: << con il voto favorevole della maggioranza dei presenti >>;

b)
al comma 8 dell'articolo 22 le parole << dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla >> sono sostituite dalle seguenti: << per il mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1), successivo alla >>.

c)
il comma 10 dell'articolo 40 è abrogato.

14. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale che disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione di cui all' articolo 3, comma 2, lettera e bis) della legge regionale 6/2008 , continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 .
15. Al fine di garantire l'attività svolta dal Corpo forestale regionale sul territorio regionale, in particolare attraverso il presidio svolto dalle Stazioni forestali, nelle more dell'avvio di nuove procedure concorsuali, la graduatoria del concorso per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione di personale di categoria FA dell'Area forestale, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 29 maggio 2008, n. 947 e del 6 maggio 2010 n. 852, mantiene validità dalla scadenza fino al 31 dicembre 2018.
16. All' articolo 16 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<d bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.>>;

b)
dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<e bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.>>;

c)
dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente:
<<b bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.>>.