LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/01/2018
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5. La gestione associata delle funzioni di cui all' articolo 27, comma 1, lettera c), della legge regionale 26/2014 , come modificata dalla lettera b) del comma 4, è disciplinata secondo i tempi e modi indicati in apposito cronoprogramma approvato dalle Unioni territoriali intercomunali entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 27, comma 4, della legge regionale 26/2014 .
6.
Al comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), le parole << 31 dicembre 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2018 >>.

7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10. Il processo di integrazione dei Comuni, assegnati in forza del comma 9 a una diversa area territoriale adeguata, è attuato entro il 31 dicembre 2018 secondo il cronoprogramma concordato fra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati e comunicato alla Regione.
11. Il cronoprogramma di cui al comma 10 prevede:
a) le modalità e i tempi per l'integrazione del Comune nella gestione associata delle funzioni di cui all' articolo 23 della legge regionale 26/2014 nell'ambito dell'area territoriale adeguata di nuova assegnazione;
b) le modalità e i tempi di integrazione della rappresentanza del Comune negli organi della Unione territoriale intercomunale di nuova pertinenza;
c) le modalità e i tempi di regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati;
d) ogni altra disposizione utile a regolare il processo di integrazione del Comune nel nuovo contesto istituzionale e organizzativo.
12. Per i Comuni assegnati a una diversa area territoriale adeguata ai sensi del comma 9, la decorrenza dell'1 gennaio 2018, prevista dagli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014 per l'esercizio associato delle funzioni, è differita secondo le date previste dal cronoprogramma di cui al comma 11.
13.  
( ABROGATO )
14.  
( ABROGATO )
15. All' articolo 8 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 bis dopo le parole << dall'ente sovracomunale >> sono aggiunte le seguenti: << nonché in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni, >>;

b)
dopo il comma 5 bis è aggiunto il seguente:
<<5 ter. Ai fini dei trasferimenti finanziari regionali le modifiche territoriali o organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali sono prese in considerazione a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo. Le Unioni coinvolte regolano direttamente tra loro, con i Comuni interessati ed eventuali enti terzi le conseguenze finanziarie, informando la struttura regionale competente in materia di autonomie locali.>>.

16.  
( ABROGATO )
17.  
( ABROGATO )
18.
Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 18/2015 la parola << 2019 >> è sostituita dalla seguente: << 2024 >>.

19.
Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 dopo le parole << normativa statale >> sono aggiunte le seguenti << assicurando comunque spazi finanziari verticali necessari per la copertura delle premialità derivanti dalla cessione di spazi finanziari orizzontali da parte degli enti locali nell'esercizio precedente. Per l'anno 2018 la Regione assicura la cessione di spazi finanziari verticali complessivi per un importo massimo di 10 milioni di euro >>.

20.
Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:
<<3 bis. La disciplina definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 30, comma 3, è sperimentale per il primo triennio di applicazione. Le misure incentivanti e sanzionatorie di cui all'articolo 30, comma 3, lettera d bis), sono definite in esito alla sperimentazione.>>.

21.
Dopo il comma 1 ter dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:
<<1 quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione corrispondente alla riduzione dello 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale per l'esercizio successivo.>>.

22. In sede di prima applicazione dell'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 18/2015, gli enti locali della Regione sono tenuti a inviare in via telematica alla banca dati regionale dedicata i certificati al rendiconto degli esercizi dal 2012 al 2016, entro il 28 febbraio 2018. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio 2019. La misura della sanzione è pari allo 0,1 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.
23.
Al comma 57 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << 30 giugno 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 giugno 2019 >>.

24.
Al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), le parole << 31 dicembre 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2018 >>.

25.
Al comma 24 dell'articolo 6 della legge regionale 33/2015 le parole << 31 dicembre 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 giugno 2019 >>.

27.
Al comma 30 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole << 31 dicembre 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 giugno 2018 >>.

28.
Dopo il comma 88 dell'articolo 10 della legge regionale 25/2016 è inserito il seguente:
<<88 bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno corredata del programma per l'utilizzo delle risorse e del relativo cronoprogramma. Con il decreto di liquidazione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.>>.

29. La Regione è autorizzata a mantenere a carico dell'Ufficio stralcio delle Province gli oneri relativi alla gestione dei beni connessi alle funzioni in materia di viabilità provinciale trasferite a FVG Strade SpA fino all'effettivo subentro da parte della società medesima nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche per il tramite di variazioni compensative nei confronti del servizio Logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme.
30. Nell'ambito dei trasferimenti ordinari a FVG Strade SpA, la Regione tiene conto degli oneri di cui al comma 29, eventualmente sostenuti dopo l'1 gennaio 2018.
31. Per le finalità di cui all' articolo 10, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), e di cui all' articolo 10, comma 46, della legge regionale 31/2017 , le iniziative formative e quelle di accompagnamento nei processi previste dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2017.
32. Per le finalità di cui all' articolo 10, comma 11, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le iniziative volte a sostenere e accompagnare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), possono essere realizzate da Federsanità ANCI FVG anche nel corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2017.
33.
Ai fini di quanto previsto dall' articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017 , i criteri di calcolo per determinare il risparmio strutturale derivante dalla soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), fanno riferimento ai dati relativi alla spesa corrente dell'anno 2013 riferiti alla funzione denominata " Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo ", estrapolati dai certificati di rendiconto al bilancio presenti sulla banca dati del Ministero dell'Interno. Dal valore complessivo della funzione sono dedotti i valori relativi al servizio " Gestione dei beni demaniali e patrimoniali " e agli interventi di " Personale ", " Interessi passivi " ed " Imposte e tasse " riferiti a tutti gli altri servizi ricompresi nella funzione. Al valore determinato secondo quanto previsto dai periodi precedenti è aggiunta la quota annua derivante dal risparmio delle spese sostenute per l'indizione delle elezioni provinciali, calcolato su un periodo di dieci anni.

34.
Dall'1 gennaio 2018 il risparmio strutturale di cui al comma 33 è quantificato in 13.479.573 euro, in esito alla soppressione delle province di Gorizia, Pordenone e Trieste a decorrere dall'1 ottobre 2017 e tenuto conto del commissariamento della Provincia di Udine dalla scadenza del mandato elettorale. A decorrere dal 2019 il risparmio strutturale a regime è quantificato in 15.349.588 euro.

35.
Il risparmio strutturale complessivamente conseguito a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale relativamente alla spesa di personale, in esito alla procedura di superamento e successiva soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge regionale 26/2014 e della legge regionale 20/2016 , è desunto dal confronto dei dati consolidati del conto annuale del personale delle Province e della Regione per gli esercizi 2013 e 2016.

36. Il risparmio strutturale di cui al comma 35, in esito agli effetti del trasferimento delle funzioni e della conseguente razionalizzazione ed efficientamento operato dalla Regione, è quantificato fino al 2016 in 20.173.472 euro, di cui 12.777.738 euro, ai fini di quanto previsto dall' articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017 . L'importo del risparmio è rivalutato nel 2018 e nel 2019 in esito al completamento delle operazioni di trasferimento delle funzioni e del personale alla Regione, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni.
37. Il risparmio complessivo derivante dai commi da 33 a 36 è pari a 33.653.045 euro, di cui 26.257.311 euro ai fini di quanto previsto dall' articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017 per l'anno 2018. A decorrere dal 2019, il risparmio complessivo è pari a 35.523.060 euro, di cui 28.127.326 euro ai fini di quanto previsto dall' articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017 .
38. Ai risparmi strutturali individuati ai commi da 33 a 37 si aggiungono, negli anni successivi, anche i risparmi tendenziali derivanti dalla completa attuazione della legge regionale 26/2014 in ordine all'esercizio delle funzioni comunali tramite le Unioni territoriali intercomunali, che consente di realizzare economie di scala derivanti da una razionalizzazione organizzativa in termini di personale e più elevanti standard di efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse.
39.  
( ABROGATO )
40.  
( ABROGATO )
41.  
( ABROGATO )
42.  
( ABROGATO )
43. I termini, fissati con il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1310 del 3 luglio 2015, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 9/2009 , per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione dei contributi sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 30 settembre 2018, per le sole attività per le quali alla data del 31 dicembre 2017 siano stati assunti impegni di spesa in relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi.
44. Per le finalità previste dal comma 43 gli enti locali beneficiari inviano apposita comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza entro il 31 gennaio 2018.
45.  
( ABROGATO )
46.
Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20/2016 le parole << allo scadere dei dodici mesi successivi >> sono sostituite dalle seguenti: << secondo le previsioni di cui all'articolo 10 >>.

47.
Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2016 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. La partecipazione in Pordenone Fiere SpA della Provincia di Udine è attribuita all'Unione del Noncello.
4 ter. Al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella promozione delle attività produttive del territorio, la quota di partecipazione di Pordenone Fiere SpA assegnata con deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1695 al Comune di Pordenone per successione della Provincia di Pordenone, previo consenso del Comune stesso, è trasferita senza corrispettivo all'Unione territoriale intercomunale del Noncello.>>.

48.
Dopo il comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 20/2016 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Il complesso immobiliare "Centro residenziale per portatori di handicap Gravi-Gravissimi e Centro Socio-Educativo e Riabilitativo Diurno" a Udine, comprese le relative pertinenze, è trasferito in proprietà all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalità previste dall'articolo 8, al fine di garantire la continuità nella gestione delle funzioni delegate da parte dei Comuni degli ambiti distrettuali di riferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>).>>.

49.
Al comma 2 dell'articolo 9 quater della legge regionale 20/2016 le parole << lettera e) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettera I) >>.

50.
L' articolo 10 della legge regionale 20/2016 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3)
1. Il procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3, è attuato e si conclude secondo il seguente cronoprogramma:
a) entro l'1 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, l'atto di ricognizione di cui all'articolo 6, comma 1, riferito all'1 gennaio 2018, e ne cura la pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 2;
b) entro il 15 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, la proposta di piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 1;
c) entro il 5 luglio 2018, gli eventuali accordi di cui all'articolo 7, comma 7, lettera a), sono comunicati al Commissario liquidatore per l'aggiornamento della proposta di piano di subentro;
d) entro il 16 luglio 2018, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 8; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 25 luglio 2018, si prescinde dalla stessa;
e) entro il 10 agosto 2018, il piano di subentro è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;
f) il trasferimento delle funzioni provinciali di cui al Capo II e delle relative risorse opera a far data dall'1 settembre 2018;
g) entro il 25 luglio 2018, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 9 ter, adotta la deliberazione recante i criteri per l'assegnazione dei beni immobili, dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
h) entro l'1 ottobre 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di piano di liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1;
i) entro il 15 novembre 2018, la Giunta regionale approva il piano di liquidazione secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4; la relativa deliberazione è trasmessa al Commissario nei successivi sette giorni ai sensi del comma 3 septies del medesimo articolo;
l) le Province di cui all'articolo 2, comma 3, sono soppresse con effetto dall'1 gennaio 2019; dalla medesima data hanno effetto i trasferimenti di cui all'articolo 8, comma 5;
m) entro il 31 gennaio 2019 il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione; l'incarico del Commissario cessa con tale adempimento.
2. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.>>.

51.
Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 20/2016 le parole << Fino alla scadenza del mandato o alla cessazione anticipata dei propri organi >> sono sostituite dalle seguenti: << Fino al subentro della Regione >>.

52.  
( ABROGATO )
53.  
( ABROGATO )
54.  
( ABROGATO )
55.  
( ABROGATO )
56.  
( ABROGATO )
57. Al fine di garantire l'imprescindibile funzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa, l'Amministrazione regionale disciplina con proprio regolamento le spese economali, la procedura per la gestione economale della spesa e le competenze dell'economo, per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica, in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del decreto legislativo 118/2011 .
58. La Regione, previa istanza del Comune di Sauris alla Direzione centrale competente in materia di ambiente ed energia, rateizza in cinquant'anni il credito di 849.250 euro vantato nei confronti del Comune medesimo. Trova applicazione l' articolo 51 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
59. Al comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale 24/2016 le parole << al 31 dicembre 2018 per le sole attività per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano stati assunti impegni di spesa, in relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti, nei confronti di terzi da parte della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio o degli enti subentranti >> sono sostituite dalle seguenti: << al 30 giugno 2020 per sole attività riguardanti gli interventi che risultano inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)>>.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 5, L. R. 12/2018
2Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 5, L. R. 12/2018
3Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 6, L. R. 12/2018
4Parole sostituite al comma 14 da art. 4, comma 7, L. R. 12/2018
5Parole soppresse al comma 22 da art. 4, comma 8, L. R. 12/2018
6Parole sostituite al comma 22 da art. 4, comma 8, L. R. 12/2018
7Parole aggiunte al comma 29 da art. 4, comma 9, L. R. 12/2018
8Parole aggiunte al comma 36 da art. 4, comma 10, L. R. 12/2018
9Comma 37 sostituito da art. 4, comma 11, L. R. 12/2018
10Comma 45 abrogato da art. 4, comma 12, L. R. 12/2018
11Comma 3 abrogato da art. 1, comma 2, L. R. 17/2018
12Comma 13 abrogato da art. 10, comma 11, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, commi 6 bis e 6 ter, L.R. 18/2015.
13Parole soppresse al comma 5 da art. 10, comma 12, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.
14Comma 14 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.
15Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 10, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16Comma 52 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17Comma 53 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
18Comma 54 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19Comma 55 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20Comma 56 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21Comma 2 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
22Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
23Comma 8 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
24Comma 16 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
25Comma 17 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
26Parole sostituite al comma 59 da art. 3, comma 50, L. R. 13/2019
27Comma 7 abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 36, 38 bis, 39 e 40, L.R. 26/2014.
28Comma 1 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 16, 17 e 18, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
29Comma 9 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
30Parole sostituite al comma 58 da art. 4, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
31Comma 39 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021
32Comma 40 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021
33Comma 41 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021
34Comma 42 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021