LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/01/2018
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7
 (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
1. Per l'anno accademico 2018-2019 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
2.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserita la seguente:
<<b bis) le funzioni in materia di pari opportunità e partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari, anche in ordine alla promozione della condivisione delle responsabilità genitoriali;>>.

3. Al capo IV e all' articolo 49 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: << Pari opportunità e qualità del lavoro >>;

b)
l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
<<Art. 49
 (Parità di genere)
1. La Regione promuove, anche con il coinvolgimento degli enti e delle associazioni ed organizzazioni esponenziali dei territori e della cittadinanza attiva, azioni positive per la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale, alla progressione in carriera e alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali.
2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attività lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori più innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.>>.

4. All' articolo 50 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari >>; .

b)
al comma 1 le parole << d'intesa con gli Enti locali e le parti sociali, sostiene secondo gli indirizzi indicati nel Programma triennale la realizzazione di azioni di sistema finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, mediante il concorso delle seguenti azioni: >> sono sostituite dalle seguenti: << pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative: >>; .

c)
al comma 1 dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) attivazione di servizi di consulenza e sostegno alle lavoratrici e lavoratori per:
1) favorire la miglior fruizione dei congedi e delle facilitazioni o modulazioni orarie previsti dalla normativa lavoristica e dalla contrattualistica, anche in un'ottica di condivisione degli impegni genitoriali o familiari;
2) ottimizzare la veicolazione di informazioni circa l'accesso ai servizi del territorio e ad eventuali incentivi o benefici regionali disponibili;
3) facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda e offerta di lavoro nell'ambito della collaborazione domestica per persone che necessitano, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di prestazioni individualizzate;>>.

5. All' articolo 63 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando, in particolare i soggetti promotori, le caratteristiche dei soggetti ospitanti, i limiti numerici per l'attivazione dei tirocini, la durata e la tipologia degli stessi, i contenuti minimi delle convenzioni e del progetto formativo.>>.

b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni previste per l'omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, la Regione dispone l'intimazione alla cessazione del tirocinio e l'interdizione del soggetto ospitante dall'accoglimento di nuovi tirocini per dodici mesi nei seguenti casi:
a) soggetto ospitante privo dei requisiti soggettivi;
b) mancanza della convenzione o del piano formativo individuale;
c) superamento della durata massima prevista per il tirocinio;
d) attuazione di attività e di percorsi formativi con caratteristiche e finalità diverse dalle previsioni contenute nel piano formativo individuale.
2 ter. La Regione invita il soggetto ospitante a regolarizzare il rapporto di tirocinio entro un termine prefissato nei seguenti casi:
a) mancata ottemperanza dei compiti previsti per il soggetto ospitante o per il suo tutor;
b) violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il tirocinio stesso;
c) violazione della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non è ancora superata la durata massima prevista.
2 quater. La Regione intima la cessazione del tirocinio al soggetto ospitante qualora vi sia il superamento della quota del limite numerico dei tirocini ospitabili contemporaneamente.
2 quinques. Nei casi di cui ai commi 2 ter, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione intima la cessazione del tirocinio e dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi. Nel caso di cui al comma 2 quater, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi.
2 sexies. Nei casi di interdizione di cui ai commi precedenti, qualora nei ventiquattro mesi successivi alla irrogazione della prima interdizione, sia accertata una seconda violazione, viene disposta una nuova interdizione della durata di diciotto mesi; qualora nel medesimo arco temporale sia accertata un'ulteriore violazione, viene disposta una nuova interdizione per la durata di ventiquattro mesi. Il periodo di interdizione decorre dalla data di notifica del provvedimento che la dispone.
2 septies. L'interdizione all'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza statali.
2 opties. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di formazione.>>.

6. Le sanzioni previste dall' articolo 63, comma 2 bis, della legge regionale 18/2005 , come introdotte dal comma 5, si applicano ai tirocini attivati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
7.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Per la tipologia di interventi di cui al comma 2, lettera d), si applicano le disposizioni di cui all' articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

8.
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute da parte del sistema universitario regionale a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.>>.

9.  
( ABROGATO )
(2)
10.  
( ABROGATO )
(3)
11.  
( ABROGATO )
(4)
12.  
( ABROGATO )
(5)
13. La Regione è autorizzata a utilizzare le risorse destinate a remunerare i Centri per l'impiego, quali soggetti erogatori dell'assegno di ricollocazione di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), per rafforzare la rete pubblica dei servizi per l'impiego regionale, anche attraverso l'incentivazione del personale assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
14. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, anche secondo le indicazioni previste in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
Note:
1Nel B.U.R. 14/2/2018, n. 7 è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui all'art. 7, c. 6, L.R. 44/2017, il riferimento all'articolo 63 bis della L.R. 18/2005 va inteso come riferimento all'art. 63, c. 2 bis, della L.R. 18/2005.
2Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
3Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
4Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 3/2018
5Comma 12 abrogato da art. 21, comma 1, lettera f), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.