LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/01/2018
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1. Gli incentivi attraverso i quali la Regione attua le azioni in materia di politiche abitative sono cumulabili con eventuali garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute dai privati cittadini beneficiari finali nell'accesso al credito finalizzato alla realizzazione delle iniziative oggetto degli incentivi medesimi.
2. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico-architettonico catalogato ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 ), l'Amministrazione regionale sostiene le azioni dei Comuni volte all'acquisto e alla ristrutturazione funzionale di immobili da desinare a sezione museale e centro di formazione.
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 56 bis 2., della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le domande presentate nell'anno 2017 e non finanziate per mancanza di risorse conservano validità fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire il finanziamento degli interventi già individuati dalla Giunta regionale ai sensi del medesimo articolo 4, comma 56, cui è assicurata priorità rispetto a eventuali nuove domande presentate dagli Enti locali.
4. Alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 dell'articolo 51 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Le imprese di qualsiasi natura giuridica, non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27, possono produrre al Comune entro il 30 giugno 2018 apposita istanza ai fini del convenzionamento previsto dall'articolo 17 per il completamento dei lavori di costruzione o recupero, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, di immobili da destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura vendita purché i lavori siano realizzati da una impresa di costruzione avente i requisiti indicati dal medesimo articolo 27. Tali iniziative possono essere ammesse agli incentivi secondo la disciplina prevista dal regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'articolo 17.>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 53 dopo le parole << i limiti ISE/ISEE e di reddito >> sono inserite le seguenti: << , nonché i punteggi relativi ai criteri di selezione per la formazione delle graduatorie, >>.

5. Ai fini del rispetto di quanto disposto dall' articolo 12, comma 1 sexies, lettera a), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), tra i "redditi assimilati" si intendono anche il reddito d'impresa e il reddito di partecipazione agli utili di società di persone qualora tali redditi siano realizzati, con apporto del proprio lavoro, dall'imprenditore individuale, dal collaboratore di impresa familiare o dal socio di società di persone.
6. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 39 bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << fisica o funzionale, >> la parola << non >> è soppressa;

b)
dopo le parole << salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali >> sono aggiunte le seguenti: << ai sensi del comma 4 >>.

7. In via di interpretazione autentica di quanto disposto dall' articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), inerente gli interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale e misure per il rilancio e lo sviluppo del distretto della sedia, nella nozione di interventi di demolizione ed eventuale bonifica, con riferimento alla copertura dei fabbricati produttivi individuati al medesimo comma, si comprendono anche le opere di eventuale ripristino connesse e conseguenti.
8. Alla legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 3 le parole << dall'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis) >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera a) >>;

b)
al comma 2 dell'articolo 3 la cifra << 2 >> è sostituita dalla seguente: << 3 >> e dopo le parole << piano sottostante >> sono aggiunte le seguenti: << e gli interventi su coperture piane o a falda inclinata portanti già dotate di dispositivi di protezione collettiva fissi >>;

c)
al comma 2 dell'articolo 5 le parole << dall'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis) >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera a) >>;

d)
al comma 3 dell'articolo 7 le parole << all'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis) >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e all'articolo 16 bis, comma 1, lettera a) >>.