LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/01/2018
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
 (Attività produttive)
1. Al fine di consentire l'avvio delle attività del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, istituito ai sensi dell'articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), i beni indisponibili di proprietà dell'Ente zona industriale di Trieste (EZIT) inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente zona industriale di Trieste), sono trasferiti in proprietà al predetto Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.
2. Per le medesime finalità del comma 1, i beni disponibili di proprietà dell'EZIT inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale 25/2002 , individuati dal Commissario liquidatore come non necessari per la chiusura della procedura commissariale, sono trasferiti in proprietà al predetto Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.
3. Il Commissario liquidatore, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, individua i beni indisponibili e i beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale oggetto di trasferimento.
4. Con verbale di consegna sottoscritto dal Commissario liquidatore e dal legale rappresentante del Consorzio di cui al comma 2, i beni di cui al comma 3 sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà al Consorzio per essere utilizzati per i fini istituzionale del Consorzio medesimo. Detto verbale costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, per l'intavolazione e la voltura catastale del diritto di proprietà dei beni trasferiti.
5. Le operazioni di consegna dei beni indisponibili di cui al comma 3 sono attuate entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge.
6. Le operazioni di consegna dei beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale di cui al comma 3 possono essere attuate anche prima della chiusura della procedura commissariale.
7. A decorrere dall'1 gennaio 2018, le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), continuano a trovare applicazione, fino al 31 dicembre 2018, solo per le imprese già autorizzate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 13.
8. A decorrere dall'1 gennaio 2019, l'articolo 2, comma 13, della legge regionale 27/2014, cessa di avere efficacia.
9.
Al comma 33 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), dopo le parole << (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), >> sono inserite le seguenti: << ovvero hanno rinunciato alla domanda presentata, >>.

10.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 37/2017 .

11. Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T), di seguito Consorzio, lo stesso può acquisire mediante conferimento da parte dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia gli immobili con destinazione d'uso industriale o artigianale rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio medesimo, coerentemente con il Piano industriale di cui all' articolo 80 della legge regionale 3/2015 .
12. Per la stima dei beni conferiti di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di rinvio di cui all'articolo 29 dello statuto del Consorzio.
13.
Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo la parola << ricettive >> sono inserite le seguenti: << o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell' articolo 47 bis della legge regionale 21/2016 >>.

14.
Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 18/2015 dopo la parola << all'ubicazione delle strutture ricettive >> sono inserite le seguenti: << o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all' articolo 47 bis della legge regionale 21/2016 >>.

15. In relazione al subentro dell'Unione territoriale intercomunale del Collio-Alto Isonzo nella realizzazione del progetto di valorizzazione turistica della strada provinciale Peteano - Monte S. Michele -S. Martino del Carso nel Comune di Sagrado a servizio del complesso storico monumentale del Monte San Michele e dei percorsi del Museo all'aperto della Grande Guerra sul Carso, finanziata con mutuo contratto dalla Provincia di Gorizia con la Cassa Depositi e Prestiti e assistito dal finanziamento regionale liquidato alla Provincia con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 485 del 20 marzo 2013, e all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 13 e 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e dell' articolo 11, comma 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), il direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna è autorizzato a fissare un nuovo termine di rendicontazione della spesa su richiesta dell'Unione territoriale intercomunale.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a fissare con provvedimento del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo termine di conclusione dei programmi straordinari per l'anno 2008 previsti dall' articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), con riferimento agli interventi già oggetto dei provvedimenti di deroga adottati ai sensi del comma 96 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).