LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 9
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ETPI, è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Ente.
2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) adotta il regolamento di funzionamento e gli altri atti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente, con facoltà di conciliare e transigere;
d) stipula i contratti;
e) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo;
f bis) nomina le Commissioni d'esame e, per i componenti esterni, determina il gettone di presenza e riconosce il rimborso delle spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.
(1)
Note:
1Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 16/2021