LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 20
 (Monitoraggi ambientali e della fauna ittica)
1. L'ETPI realizza monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica in particolare al fine di:
a) verificare lo stato della fauna ittica delle acque interne;
b) verificare l'impatto dell'attività di pesca sugli ecosistemi delle acque interne;
c) verificare l'impatto delle immissioni a fini di ripopolamento e pesca sportiva;
d) verificare gli impatti delle opere idrauliche;
e) verificare lo stato di attuazione del piano di gestione ittica e degli effetti prodotti dal medesimo;
f) acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'aggiornamento del piano di gestione ittica.
2. Fatta salva la competenza di ARPA nella realizzazione delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), l'ETPI può svolgere i monitoraggi anche avvalendosi della collaborazione dell'Amministrazione regionale e, mediante convenzioni, di altri enti pubblici.
3. Anche ai fini dei monitoraggi sulla fauna ittica, l'ETPI promuove il coinvolgimento dei pescatori sportivi e professionali nella raccolta di informazioni sull'attività di pesca attraverso la verifica e la rielaborazione dei dati delle catture.