LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 14
 (Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali.
2. Il Collegio dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.
3. Il Collegio esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa.
4. Il Collegio può, in qualsiasi momento, chiedere informazioni al Direttore generale e procedere ad atti di ispezione e controllo.
5. Il Collegio, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, riferisce immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia risorse ittiche.
6. Il trattamento economico dei componenti del Collegio è a carico dell'ETPI ed è stabilito nella delibera di nomina.