LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Capo III
 Strumenti di programmazione e controllo
Art. 19
 (Piano di gestione ittica)
1. Il piano di gestione ittica è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della presente legge.
2. Il piano di gestione ittica persegue i seguenti obiettivi:
a) tutela della biodiversità;
b) conservazione della fauna ittica e dei relativi ambienti acquatici;
c) gestione del patrimonio ittico e del relativo prelievo a fini di pesca.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 2 il piano di gestione ittica in particolare:
a) fa la ricognizione dello stato delle conoscenze sulle specie ittiche e sugli ambienti acquatici;
b) analizza le dinamiche delle specie ittiche e individua le attività e le misure volte al miglioramento del loro stato e dei relativi ambienti acquatici;
c) determina il potenziale di prelievo ittico nelle acque interne e stabilisce i criteri per l'individuazione di limitazioni all'attività di pesca;
d) stabilisce i criteri per l'individuazione delle misure a tutela delle specie ittiche, ivi compresi i criteri per l'individuazione delle acque in cui applicare divieti di pesca e le diverse forme di gestione delle risorse ittiche, fra cui in particolare la pratica del no-kill;
e) stabilisce i criteri per l'individuazione delle acque idonee all'istituzione dei campi di gara occasionali, individua le acque in cui è consentito istituire campi di gara fissi e stabilisce i criteri per l'autorizzazione delle gare di pesca;
f) individua gli obiettivi e i criteri per la pianificazione e la realizzazione delle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento;
g) individua i criteri per la programmazione e le modalità di realizzazione dei monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica;
h) individua i criteri per la suddivisione del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21.
4. Il piano di gestione ittica può contenere piani di azione specifici per la tutela di specie di particolare interesse e per la gestione delle specie esotiche invasive che minacciano la conservazione delle specie ittiche e dell'ambiente acquatico.
5. Il piano di gestione ittica:
a) è predisposto a cura dell'ETPI;
b) è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica;
c) è adottato in via preliminare con provvedimento del Direttore generale, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12 e della Direzione centrale competente;
d) è adottato in via definitiva con provvedimento del Direttore generale sulla base degli esiti della procedura di valutazione ambientale strategica;
e) è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16.
6. Il piano di gestione ittica è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ente.
7. Il piano di gestione ittica è aggiornato con cadenza quinquennale.
Art. 20
 (Monitoraggi ambientali e della fauna ittica)
1. L'ETPI realizza monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica in particolare al fine di:
a) verificare lo stato della fauna ittica delle acque interne;
b) verificare l'impatto dell'attività di pesca sugli ecosistemi delle acque interne;
c) verificare l'impatto delle immissioni a fini di ripopolamento e pesca sportiva;
d) verificare gli impatti delle opere idrauliche;
e) verificare lo stato di attuazione del piano di gestione ittica e degli effetti prodotti dal medesimo;
f) acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'aggiornamento del piano di gestione ittica.
2. Fatta salva la competenza di ARPA nella realizzazione delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), l'ETPI può svolgere i monitoraggi anche avvalendosi della collaborazione dell'Amministrazione regionale e, mediante convenzioni, di altri enti pubblici.
3. Anche ai fini dei monitoraggi sulla fauna ittica, l'ETPI promuove il coinvolgimento dei pescatori sportivi e professionali nella raccolta di informazioni sull'attività di pesca attraverso la verifica e la rielaborazione dei dati delle catture.
Art. 21
 (Bacini di gestione delle risorse ittiche)
1. Al fine di individuare aree omogenee in cui programmare e attuare le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, il territorio della regione è suddiviso in bacini di gestione delle risorse ittiche, di seguito bacini di gestione, individuati nel regolamento e correlati a uno o più bacini idrografici.
2. Il regolamento suddivide i bacini di gestione in settori caratterizzati da estensione idonea a garantire una gestione funzionale della fauna ittica. I settori costituiscono l'unità territoriale minima per la realizzazione delle attività di gestione della fauna ittica e per il monitoraggio del prelievo a fini di pesca.
Art. 22
 (Programma delle immissioni)
1. Con provvedimento del Direttore generale viene annualmente approvato il programma delle immissioni realizzate dall'ETPI, in cui sono individuate le modalità e le tempistiche per effettuare le immissioni a scopo di ripopolamento e pesca sportiva della fauna ittica prodotta dagli impianti ittici regionali ovvero fornita dagli impianti delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 o da altri soggetti.
2. Il programma in particolare:
a) contiene una relazione sull'andamento delle immissioni e sulla gestione degli impianti ittici regionali nell'anno in corso;
b) indica, per l'anno successivo a quello in corso, le acque interessate dalle immissioni, le specie ittiche da immettere e le relative quantità e taglie;
c) detta linee guida per la programmazione delle immissioni per il biennio successivo.
3. Il programma delle immissioni viene approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le immissioni sono realizzate, sentite le organizzazioni di volontariato interessate e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.