Art. 19
(Piano di gestione ittica)
1. Il piano di gestione ittica è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della presente legge.
2.
Il piano di gestione ittica persegue i seguenti obiettivi:
a) tutela della biodiversità;
b) conservazione della fauna ittica;
c) gestione del patrimonio ittico e del relativo prelievo a fini di pesca.
3.
Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 2 il piano di gestione ittica in particolare:
a) fa la ricognizione dello stato delle conoscenze sulle specie ittiche;
b) analizza le dinamiche delle specie ittiche e definisce i criteri volti alla conservazione e al miglioramento del loro stato;
c) stabilisce i criteri per la determinazione del potenziale prelievo ittico e per l'individuazione di limitazioni all'attività di pesca;
d) stabilisce i criteri per l'individuazione delle misure a tutela delle specie ittiche, ivi compresi i criteri per l'individuazione delle acque in cui applicare divieti di pesca e le diverse forme di gestione delle risorse ittiche, fra cui in particolare la pratica del no-kill;
e) stabilisce i criteri per l'individuazione delle acque idonee all'istituzione dei campi di gara occasionali e dei campi di gara fissi;
f) individua i criteri per la pianificazione delle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento;
g) individua i criteri per la programmazione e la realizzazione dei monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica;
h)
( ABROGATA )
4. I progetti di azione specifica per la conservazione della fauna ittica devono tenere conto dei criteri e delle indicazioni previsti dal piano di gestione ittica, nonché della strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive ai sensi del
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive).
5.
Il piano di gestione ittica:
a) è predisposto a cura dell'ETPI;
b) è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica;
c) è adottato in via preliminare con provvedimento del Direttore generale, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12 e della Direzione centrale competente;
d) è adottato in via definitiva con provvedimento del Direttore generale sulla base degli esiti della procedura di valutazione ambientale strategica;
e) è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16.
6. Il piano di gestione ittica è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ente.
7. Il piano di gestione ittica è aggiornato con cadenza quinquennale.
Note:
1Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 3, comma 67, L. R. 12/2025
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 49, lettera b), numero 1), L. R. 9/2026
3Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 3, comma 49, lettera b), numero 2), L. R. 9/2026
4Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 3, comma 49, lettera b), numero 3), L. R. 9/2026
5Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 3, comma 49, lettera b), numero 4), L. R. 9/2026
6Parole soppresse alla lettera f) del comma 3 da art. 3, comma 49, lettera b), numero 5), L. R. 9/2026
7Parole sostituite alla lettera g) del comma 3 da art. 3, comma 49, lettera b), numero 6), L. R. 9/2026
8Lettera h) del comma 3 abrogata da art. 3, comma 49, lettera b), numero 7), L. R. 9/2026
9Comma 4 sostituito da art. 3, comma 49, lettera b), numero 8), L. R. 9/2026
Art. 20
(Monitoraggi ambientali e della fauna ittica)
1.
L'ETPI realizza monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica in particolare al fine di:
a) verificare lo stato della fauna ittica delle acque interne;
b) verificare l'impatto dell'attività di pesca sugli ecosistemi delle acque interne;
c) verificare l'impatto delle immissioni a fini di ripopolamento e pesca sportiva;
d) verificare gli impatti delle opere idrauliche;
e) verificare lo stato di attuazione del piano di gestione ittica e degli effetti prodotti dal medesimo;
f) acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'aggiornamento del piano di gestione ittica.
2.
Fatta salva la competenza di ARPA nella realizzazione delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente ai sensi della
legge regionale 3 marzo 1998, n. 6
(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), l'ETPI può svolgere i monitoraggi anche avvalendosi della collaborazione dell'Amministrazione regionale e, mediante convenzioni, di altri enti pubblici.
3. Anche ai fini dei monitoraggi sulla fauna ittica, l'ETPI promuove il coinvolgimento dei pescatori sportivi e professionali nella raccolta di informazioni sull'attività di pesca attraverso la verifica e la rielaborazione dei dati delle catture.
Art. 21
(Bacini di gestione delle risorse ittiche)
1. Al fine di individuare aree omogenee in cui programmare e attuare le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, il territorio della regione è suddiviso in bacini di gestione delle risorse ittiche, di seguito bacini di gestione, individuati nel regolamento e correlati a uno o più bacini idrografici.
2. Il regolamento suddivide i bacini di gestione in settori caratterizzati da estensione idonea a garantire una gestione funzionale della fauna ittica. I settori costituiscono l'unità territoriale minima per la realizzazione delle attività di gestione della fauna ittica e per il monitoraggio del prelievo a fini di pesca.
Art. 22
(Programma delle immissioni)
1. Con provvedimento del Direttore generale viene annualmente approvato il programma delle immissioni realizzate dall'ETPI, in cui sono individuate le modalità e le tempistiche per effettuare le immissioni a scopo di ripopolamento e pesca sportiva della fauna ittica prodotta dagli impianti ittici regionali ovvero fornita dagli impianti delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 o da altri soggetti.
2.
Il programma in particolare:
a) contiene una relazione sull'andamento delle immissioni e sulla gestione degli impianti ittici regionali nell'anno in corso;
b) indica, per l'anno successivo a quello in corso, le acque interessate dalle immissioni, le specie ittiche da immettere e le relative quantità e taglie;
c) detta linee guida per la programmazione delle immissioni per il biennio successivo.
3. Il programma delle immissioni viene approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le immissioni sono realizzate, sentite le organizzazioni di volontariato interessate e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.