LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 43
 (Guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica)
1. Il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica è effettuato con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI a seguito del rilascio dell'attestato di idoneità. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della nomina, per la revoca del riconoscimento e per il rilascio dell'attestato di idoneità previo superamento di un esame o in considerazione del possesso di adeguate competenze professionali e di idonee conoscenze sulla pesca nelle acque interne.
2. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono selezionate, formate, equipaggiate e organizzate dall'Ente medesimo che ne disciplina e controlla l'attività secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento.
3. Alle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal regolamento.
4. Il coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI e dagli altri soggetti di cui all' articolo 31 del regio decreto 1604/1931 spetta all'Ente medesimo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento.
5. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 9, lettera d), L. R. 16/2021
2Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 9, lettera e), L. R. 16/2021