LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 35
 (Immissioni a scopo di pesca sportiva)
1. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate e autorizzate dall'ETPI, in conformità ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera f), per incrementare la disponibilità degli esemplari oggetto di cattura e ridurre la pressione della pesca sportiva sulle specie di particolare valore naturalistico, nel rispetto dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 .
2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di pesca sportiva è rilasciata dall'ETPI contestualmente all'autorizzazione per l'organizzazione di gare di pesca di cui all'articolo 32.
3. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate esclusivamente con individui di taglia ammessa per la loro cattura come individuata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), e dell'articolo 32, comma 7, lettera b).
4. Non sono consentite le immissioni a scopo di pesca sportiva nelle seguenti acque:
a) acque naturali e artificiali comprese entro le zone designate ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 ;
b) acque individuate quali zone di divieto di pesca per ripopolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 5;
c) siti di frega o nursery di specie ittiche autoctone incluse nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 ;
d) acque aittiche ossia ecologicamente prive di fauna ittica;
e) laghi alpini oltre quota 1.500 metri sul livello del mare;
f) altre zone utili per la conservazione della fauna ittica o degli habitat.