LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 29
 (Requisiti per l'esercizio della pesca professionale)
1. L'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è subordinato:
a) all'iscrizione presso il registro delle imprese di cui all' articolo 2188 del Codice civile , con il codice delle attività economiche (ATECO) adeguato all'attività di pesca;
b) al rilascio da parte dell'ETPI della licenza di pesca professionale;
c) all'iscrizione dell'eventuale imbarcazione nel registro previsto dal codice della navigazione e all'esibizione sull'imbarcazione del numero identificativo.
2. Al momento del rilascio della licenza di pesca professionale viene verificato il possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
3. La licenza di pesca professionale è rilasciata, senza verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 , in materia di pesca marittima). I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del presente comma, possono esercitare l'attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 153/2004 .
4. La licenza di pesca professionale è valida per cinque anni; è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco ed è accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca. Il documento per le registrazioni è acquisito dall'ETPI al 31 dicembre di ogni anno anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
5. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso di un documento di riconoscimento, della licenza di pesca professionale e del documento per le registrazioni debitamente compilato. In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.
6. Il regolamento individua:
a) il fac simile della licenza di pesca professionale;
b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;
c) le modalità per il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca professionale, per il rilascio e la restituzione obbligatoria del documento per le registrazioni e per la relativa sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione;
d) le modalità per la tenuta del registro di cui al comma 1, lettera c), e l'iscrizione delle imbarcazioni.
7. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento:
a) dell'elenco regionale dei pescatori professionali in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate;
b) del registro delle imbarcazioni anche avvalendosi di collaborazioni con altri enti pubblici o soggetti esterni.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 36, comma 2, lettera a), L. R. 6/2021
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 36, comma 2, lettera b), L. R. 6/2021