LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 2
 (Principi)
1. La Regione attua le funzioni previste dalla presente legge nell'osservanza dei seguenti principi:
a) la gestione di tutte le acque interne avviene in maniera diretta da parte della Regione, senza delega delle relative funzioni a soggetti esterni;
b) fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) e quanto previsto dalla sperimentazione di cui all'articolo 50 la Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, si può avvalere delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività integrative, complementari e di supporto ai servizi necessari per l'attuazione della presente legge;
c) la Regione riconosce e promuove il ruolo della vigilanza ittica volontaria anche quale strumento per sviluppare il senso civico verso l'utilizzo sostenibile delle risorse ittiche e degli ambienti acquatici;
d) le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne si fondano su criteri e strumenti unitari di programmazione e controllo, finalizzati ad assicurare un equilibrato rapporto fra le esigenze di conservazione della biodiversità delle specie ittiche, di tutela degli ambienti acquatici e il prelievo delle risorse ittiche;
e) la gestione privata a fini di pesca delle acque interne è consentita esclusivamente nei limiti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge.