Art. 4
(Contenuti delle attività)
1. Il programma delle attività è rivolto particolarmente al rafforzamento della formazione civica, sociale e culturale della persona, al fine di favorire il senso di appartenenza alla comunità e la costruzione di un progetto di vita consapevole che definisca la persona quale soggetto attivo nella società. Può altresì tenere conto delle esigenze di tutela e valorizzazione delle varie identità linguistiche e culturali della Regione.
2. Il programma di cui al comma 1, può altresì favorire i rapporti di collaborazione con enti locali, istituzioni pubbliche e private operanti nei settori culturali, educativi, ricreativi, dei servizi sociali e del volontariato.
3. Al termine dell'anno accademico o della attività culturale o didattica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono rilasciare un attestato di partecipazione che, in ogni caso, non può assumere valore legale.