LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 40

Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
310.06 - Problemi della famiglia

Art. 6
 (Istituzione e gestione del fondo)
1. Per il raggiungimento di quanto indicato all'articolo 1, comma 2, la Regione istituisce il "Fondo per interventi di supporto all'interno delle istituzioni scolastiche", di seguito denominato "Fondo".
2. Al Fondo possono accedere, tramite domanda, tutte le istituzioni scolastiche e formative, così come indicato all'articolo 4, che dovessero trovarsi ad affrontare un caso di scomparsa di minore, di grave malattia o trauma dello stesso, così come definito dall'articolo 3.
3. Il Fondo può finanziare interventi progettuali delle istituzioni scolastiche di supporto, anche da parte di professionisti esterni con competenze specifiche pedagogiche e che operino in collaborazione con i consultori e i servizi sociali dei Comuni per gli aspetti sanitari e socioassistenziali, finalizzati ad accompagnare il gruppo classe nell'affrontare la momentanea situazione di difficoltà espressa al comma 2.
4. La Regione è autorizzata a coprire il 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 3 nella misura massima di 5.000 euro a progetto.