Art. 6
(Istituzione e gestione del fondo)
1. Per il raggiungimento di quanto indicato all'articolo 1, comma 2, la Regione istituisce il "Fondo per interventi di supporto all'interno delle istituzioni scolastiche", di seguito denominato "Fondo".
2. Al Fondo possono accedere, tramite domanda, tutte le istituzioni scolastiche e formative, così come indicato all'articolo 4, che dovessero trovarsi ad affrontare un caso di scomparsa di minore, di grave malattia o trauma dello stesso, così come definito dall'articolo 3.
3. Il Fondo può finanziare interventi progettuali delle istituzioni scolastiche di supporto, anche da parte di professionisti esterni con competenze specifiche pedagogiche e che operino in collaborazione con i consultori e i servizi sociali dei Comuni per gli aspetti sanitari e socioassistenziali, finalizzati ad accompagnare il gruppo classe nell'affrontare la momentanea situazione di difficoltà espressa al comma 2.
4. La Regione è autorizzata a coprire il 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 3 nella misura massima di 5.000 euro a progetto.