LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4

Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/04/2017
Materia:
240.04 - Cooperazione

Art. 8
 (Potestà regolamentare)
1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti per disciplinare:
a) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea delle Comunità di cui all'articolo 4, nonché i criteri di ammissione dei suoi partecipanti secondo i principi di democrazia e di responsabilità sociale, prevedendo, in particolare, che siano ammesse tutte le persone fisiche residenti nel territorio che si impegnano a rispettare i principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, coesione sociale, cura dei beni comuni e che l'assemblea assuma le proprie deliberazioni con voto uguale e diretto dei partecipanti;
b) le modalità di convocazione del Forum di cui all'articolo 5, comma 5;
c) le modalità di convocazione e di funzionamento del Tavolo che può essere costituito anche se il numero dei componenti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera e), è inferiore a sei unità;
d) le modalità e i criteri di attuazione delle iniziative previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e comma 4, privilegiando le iniziative che coinvolgono le scuole.
2. I regolamenti indicati nel comma 1 sono sottoposti al parere della Commissione consiliare competente.