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Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4

Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/04/2017
Materia:
240.04 - Cooperazione

Art. 4
 (Le assemblee delle Comunità dell'economia solidale)
1. La Comunità dell'economia solidale di ciascun territorio si riunisce in assemblea per:
a) avanzare proposte e approvare i programmi delle attività che, in armonia con i principi e le finalità della presente legge, favoriscano lo sviluppo e la diffusione di imprese, filiere e buone pratiche di economia solidale e sinergie tra i diversi soggetti interessati;
b) eleggere, ogni tre anni, due rappresentanti da designare al Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia.
2. Il territorio delle Comunità dell'economia solidale coincide con quello degli Ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni (SSC) definiti ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
3. Le assemblee sono convocate ogni anno, entro il mese di febbraio, dal Sindaco del Comune più popoloso dell'Ambito territoriale. Nell'ipotesi di inerzia di quest'ultimo, che si protragga oltre due mesi, l'iniziativa può essere assunta da un diverso Sindaco dell'ambito territoriale, dopo aver informato gli altri Sindaci. L'assemblea può essere convocata su richiesta della Comunità.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 8, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Comma 3 sostituito da art. 8, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.