LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 novembre 2017, n. 38

Modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.

TESTO VIGENTE dal 23/11/2017 al 10/08/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/11/2017
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
  (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 17/2000 )
1.
Dopo l' articolo 10 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà), è inserito il seguente: <<
Art. 10 bis
 (Interventi rivolti agli autori di violenza di genere)
1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che la violenza di genere produce sulla salute delle donne.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono assicurati di concerto tra servizi sociali dei Comuni e consultori dei distretti sanitari, nel rispetto delle reciproche competenze, e si avvalgono di personale adeguatamente formato sui temi della giustizia riparativa e della violenza di genere.
4. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che la Regione promuove per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.
5. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali e in particolare dal piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all' articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 .
6. Gli interventi sono attivati su richiesta diretta del soggetto o su invio, concordato con il soggetto stesso, da parte delle istituzioni competenti per l'ordine pubblico, degli ordini professionali, del sistema giudiziario e dell'amministrazione penitenziaria, dei centri antiviolenza, dei servizi sanitari e sociali che vengono in contatto con il soggetto.
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