LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2017, n. 37

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere e contestualmente erogare alla Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO, di cui all' articolo 6, comma 31, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), l'importo di 35.000 euro per l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali (mostre, performances, conferenze), da realizzarsi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della promozione delle Dolomiti patrimonio dell'umanità UNESCO.
2. Per finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 9.
3.
Al comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche: le parole << A seguito >> sono sostituite dalle seguenti: << Nelle more >>, le parole << dall'Agenzia del Demanio al Comune di Udine >> sono sostituite dalle seguenti: << all'Azienda pubblica di servizi alla persona Asp La Quiete >> e le parole << , in qualità di soggetto avente titolo ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 19/2009 >> sono soppresse.

4.
Al comma 28 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le parole << non si applica l'articolo 32 >> sono sostituite dalle seguenti: << non si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter >>.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile di cui all' articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - servizio regionale Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia (CNSAS) un contributo pari a 100.000 euro da destinarsi alla copertura degli oneri già sostenuti e da sostenersi nell'anno 2017, per potenziare l'efficacia degli interventi di ricerca, recupero e soccorso di persone disperse.
6. Per le finalità di cui al comma 5 il CNSAS, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita istanza di concessione del contributo.
7.
Al comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo le parole << i contributi >>sono aggiunte le seguenti: << di cui all'articolo 4, commi da 55 a 56 quater, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), nel limite massimo di 18 milioni di euro e con riferimento agli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 2017 >> e le parole << di cui al comma 10 nell'esercizio 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 dicembre 2017 >>.

8. In sede di prima applicazione e per l'anno 2017 i contributi per le iniziative di costruzione e di recupero attivate dalle Ater in esecuzione dell' articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono concessi su dimostrazione, contestualmente alla domanda di contributo, della disponibilità dell'immobile e dell'avvenuta presentazione al Comune dell'istanza di convenzionamento.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella E.