LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2017, n. 37

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 12
 (Interventi del servizio funzione pubblica)
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
<< 2. La Giunta regionale definisce il livello organizzativo dell'Ufficio unico, la relativa consistenza, nonché le modalità di funzionamento; il fabbisogno occupazionale dell'Ufficio unico è soddisfatto mediante personale appartenente al ruolo unico regionale, nonché personale trasferito, mediante l'istituto della mobilità, dalle altre amministrazioni del Comparto unico con corrispondente cessione degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza; in caso di trasferimento per mobilità, il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2 è richiesto solamente qualora il dipendente interessato provenga da un ente locale con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Il personale è individuato nell'ambito di quello operante nelle materie oggetto dell'attività dell'Ufficio unico. In relazione alla graduale e progressiva acquisizione di personale mediante la mobilità di Comparto, l'Ufficio unico assicura l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), dando priorità agli enti che versino in situazioni organizzative di particolare criticità con riferimento alle medesime funzioni.>>

b)
al punto 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 dopo le parole << (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), >> sono aggiunte le seguenti: << o presso altre pubbliche amministrazioni, >>;

c)
al comma 21 dell'articolo 56 le parole << entro il 30 giugno 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro e non oltre il 31 dicembre 2017 >>.

2. In via di interpretazione autentica dell' articolo 17 del comma 3 della legge regionale 18/2016 , si intendono confermate le competenze dell'Avvocatura della Regione.
3.
Il secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), è sostituito dal seguente: << La Regione, fermi restando i trasferimenti di cui ai commi 2 e 3 e al fine di non sottrarre ulteriori risorse umane agli organici delle altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, procede, per l'anno 2017, alla copertura dei posti disponibili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base dei piani occupazionali e nei limiti delle facoltà assunzionali previsti, per la stessa annualità, esclusivamente mediante scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi banditi dalla Regione medesima o indizione di pubblici concorsi, fatta salva la possibilità di attivazione della mobilità di Comparto, limitatamente al caso di personale collocato in posizione di comando presso strutture direzionali della Regione e all'ipotesi di cui all' articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale). >>.

4.
Al fine di sopperire alle gravi carenze d'organico degli enti locali della Regione l'acquisizione di personale mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato delle soppresse Province e della Provincia di Udine può essere attuata, entro il 31 dicembre 2018, esclusivamente da parte degli enti locali medesimi mediante convenzione, rispettivamente, con l'Ufficio stralcio di cui all' articolo 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), e con la Provincia di Udine. Per la finalità di cui al primo periodo, la vigenza delle graduatorie ivi indicate è prorogata sino al 31 dicembre 2018.

5. Tenuto conto del posticipo all'1 gennaio 2018 dell'operatività del ruolo dei dirigenti del Comparto unico di cui all' articolo 2 della legge regionale 18/2016 e al fine, quindi, di assicurare la necessaria continuità operativa e funzionalità alla struttura direzionale della Regione competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca, nell'ambito dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la durata del relativo incarico dirigenziale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 agosto 2018.
6. In relazione al processo di riforma ordinamentale del sistema delle autonomie locali comportante il superamento delle Province attuato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e alla luce dei risparmi strutturali, complessivamente conseguiti, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale a seguito di detto processo, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, può essere incrementato, in via sperimentale per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020 e al fine di dare concreta attuazione al processo medesimo, di un importo complessivo, per ciascuna annualità, nel limite massimo del 50 per cento dei risparmi strutturali medesimi. Il presente comma è attuato, in ogni caso, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e contenimento della spesa della Regione e di quelli previsti dell' articolo 19, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
7. Le risorse aggiuntive di cui al comma 6 non potranno in nessun modo essere destinate all'incremento delle risorse stabili dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.
8. I criteri per la determinazione dei risparmi strutturali di cui al comma 6 e la contestuale conseguente quantificazione dei risparmi medesimi sono determinati nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2018; tale determinazione costituisce presupposto necessario per il concreto utilizzo dei risparmi.
9. La Giunta regionale, sentiti CAL, ANCI e UNCEM, definisce la percentuale di risorse aggiuntive, nel limite massimo di cui al comma 6, nonché i criteri per la distribuzione delle risorse medesime per il finanziamento delle voci del trattamento accessorio a carico dei Fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e dei singoli bilanci.
10.
Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è abrogato.

Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 33, L. R. 44/2017
2Integrata la disciplina del comma 6 da art. 9, comma 36, L. R. 44/2017 nel testo modificato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2018
3Comma 6 interpretato da art. 11, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Comma 6 interpretato da art. 9, comma 48, L. R. 13/2022