LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2017, n. 37

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 11
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Il Fondo speciale per la realizzazione delle opere autostradali di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), costituito e affidato in mandato ad Autovie Venete SpA con la legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l' attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2018. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio, da effettuarsi entro il 31 marzo 2018, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

2.
L'Amministrazione regionale subentra alla soppressa gestione fuori bilancio di cui al comma 1 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; a tal fine il gestore del fondo trasmette l'elenco dettagliato dei rapporti in essere alla data della soppressione, entro il 31 marzo 2018.

3.
Con decorrenza 1 gennaio 2018 il Fondo istituito dall' articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), è soppresso.

4.
A seguito della soppressione di cui al comma 3 le disponibilità residue sul Fondo al 31 dicembre 2017 sono riversate da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., soggetto amministratore del Fondo medesimo, all'Amministrazione regionale.

5. Con apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. e tra quest'ultima e le banche con la stessa già convenzionate per la gestione dei rapporti agevolativi previsti dell' articolo 23, comma 2, della legge regionale 9/1999 , sono disciplinati i rapporti e le prestazioni che devono essere forniti in relazione ai procedimenti amministrativi relativi alle agevolazioni già instaurate fino alla loro naturale completa definizione.
6. Le convenzioni di cui al comma 5 devono regolare altresì le modalità di rimborso alla Regione delle somme rientrate o recuperate e, in caso di attivazione delle garanzie, in misura proporzionale al rapporto tra i crediti vantati, rispettivamente, dalla banca e dalla Regione.
7.
In sintonia con principi di contenimento dell'uso degli strumenti derivati di cui all' articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , l'Amministrazione regionale provvede all'estinzione anticipata dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati in cui è subentrata, ai sensi dell' articolo 12, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), a seguito della soppressione delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 26.
9. Nelle more dell'adozione del regolamento di attuazione previsto dall' articolo 8 della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari a 20.000 euro a favore di Prodes Fvg per la realizzazione delle iniziative previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1) e numero 4), della legge regionale 4/2017 , a valere sulle disponibilità previste dall'articolo 10, comma 1, della medesima legge regionale alla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per l'esercizio 2017.
10. La domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative è presentata alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie entro il 20 novembre 2017.
11. Il contributo è concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
12. Il contributo è erogato interamente in via anticipata su richiesta dei beneficiari entro il 31 dicembre 2017. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'anticipazione non è subordinata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa o alla prestazione di idonea garanzia patrimoniale.
13. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e le modalità e i termini di rendicontazione del contributo. Ai fini della rendicontazione sono ammissibili le spese sostenute a far data dall'1 gennaio 2017 e relative a iniziative avviate a far data dall'1 gennaio 2017.
14. In attuazione del protocollo d'intesa concernente "Finanziamento delle iniziative che si intendono realizzare per la commemorazione del 40° anniversario del terremoto del Friuli" siglato in data 5 maggio 2016 tra la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse statali, erogate in attuazione del protocollo medesimo, all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli a sostegno delle spese sostenute dai Comuni associati e dagli altri soggetti coinvolti per la realizzazione delle iniziative svolte nell'ambito della celebrazione del quarantennale del terremoto del Friuli del 1976, già individuate nel protocollo medesimo.
15. Ai fini di cui al comma 14 l'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta domanda di finanziamento. Ai fini della rendicontazione del finanziamento la domanda è corredata dell'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute dai Comuni associati e dagli altri soggetti coinvolti per la realizzazione di ciascuna iniziativa, a decorrere dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa.
16. Il finanziamento di cui al comma 14 è erogato in un'unica soluzione all'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli contestualmente al decreto di concessione e approvazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
17. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 2.
18.
Al comma 27 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole << di beni immobili regionali attribuiti in concessione, anche gratuita >> sono sostituite dalle seguenti: << , restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, di beni immobili regionali attribuiti in concessione o in comodato, anche gratuiti >>.

19. I Comuni competenti per il rilascio delle concessioni demaniali marittime ai sensi della normativa vigente possono istituire propri Comitati tecnici di valutazione ai fini dell'espressione del parere di congruità previsto dall' articolo 48, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
20.
Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 10/2017 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Fermo restando l'obbligo di acquisire le autorizzazioni comunque denominate prescritte per legge e di comunicare preventivamente alle strutture regionali e comunali territorialmente competenti in materia di demanio l'oggetto e lo scopo dell'occupazione, ai fini delle valutazioni di competenza sulle eventuali concessioni in essere, non è soggetta a concessione né a corresponsione di alcun canone l'occupazione da parte della Regione per finalità di pubblico interesse delle aree demaniali marittime.>>

21. Ai fini dell'espressione del parere di congruità di cui all' articolo 48, comma 1, della legge regionale 10/2017 da parte del Comitato tecnico di valutazione - sezione demaniale e nelle more della costituzione del Comitato stesso, la struttura regionale competente al rilascio di concessioni demaniali marittime si avvale del Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
22. All' articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: << Gli atti di cessione prevedono altresì i termini di rendicontazione delle modalità di utilizzo per finalità di pubblico di interesse. >>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1.1. Nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e al fine di consentire la valorizzazione e l'ottimale gestione degli immobili ceduti, l'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita ai soggetti indicati al comma 1 anche per utilizzi che prevedano forme di cooperazione tra pubblico e privato.>>

c)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, può autorizzare il cambio della finalità di interesse pubblico precisata negli atti di cessione.>>

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a posticipare alla data del 31 ottobre 2018 la scadenza dell'obbligo di rimborso dell'anticipazione concessa in forza dell' articolo 6, comma 10, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento di bilancio per gli anni 2017-2019).
24. In relazione al disposto di cui al comma 23 sono previste minori entrate per 6.890.000 euro per l'anno 2017 e maggiori entrate per 6.890.000 euro per l'anno 2018 a valere sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.
25. Al fine di consentire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche nel settore della mobilità delle persone la Regione promuove ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e successive modifiche e integrazioni, la costituzione di società di scopo a cui anche gli enti locali possono conferire le quote di proprietà di società operanti nel settore del trasporto pubblico locale dagli stessi possedute.
26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella K.