LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2017, n. 37

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 8
 (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANED, Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti di Udine, un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto nelle scuole della regione finalizzato alla promozione dei valori della Costituzione e all'organizzazione dei viaggi della memoria.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 31.
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
6 bis.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) regionale un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto di educazione alla cittadinanza attiva anche attraverso la promozione dei valori della Costituzione.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n.6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 31.
11.  
( ABROGATO )
(5)
12.  
( ABROGATO )
(6)
13.  
( ABROGATO )
(7)
14.  
( ABROGATO )
(8)
15.  
( ABROGATO )
(9)
16. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'Amministrazione regionale riconosce l'importanza nel settore della cultura musiva del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli, con sede a Spilimbergo, quale struttura atta a svolgere attività didattica, promozionale e produttiva per lo sviluppo e la conservazione nel settore musivo.
17. Per le finalità di cui al comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare, secondo le modalità previste dallo statuto del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli, la procedura per l'adesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia allo stesso, quale Ente consorziato, con una quota di partecipazione pari a 45.600 euro.
18. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a versare annualmente al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli i trasferimenti necessari per il funzionamento della Scuola come da previsioni statutarie.
19. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema di convenzione costitutiva per l'adesione al Consorzio.
20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 45.600 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 31.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 45.600 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 31.
22. L'Amministrazione regionale intende promuovere l'attività svolta dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" di Trieste e dall'I.S.I.S "S. Pertini" di Monfalcone in materia di istruzione nautica, contribuendo agli oneri per la manutenzione e per il funzionamento delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica.
23. Per le finalità di cui al comma 22 il contributo viene ripartito in parti uguali a favore dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" e a favore dall'I.S.I.S - "S. Pertini" di Monfalcone rispetto allo stanziamento complessivo.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
25. Per le finalità previste dal comma 22, relativamente all'attività di manutenzione delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica, è destinata la spesa di 19.500 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 31.
26. Per le finalità previste dal comma 22, relativamente al funzionamento delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica, è destinata la spesa di 10.500 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 31.
27. Al fine di sostenere l'adeguatezza degli ambienti di apprendimento alla funzione didattica, correlata alla programmazione triennale regionale degli interventi di edilizia scolastica e al piano di dimensionamento della rete scolastica, l'Amministrazione regionale è autorizzata concedere un contributo di 300.000 euro al Comune di Pordenone per la progettazione della nuova scuola secondaria di primo grado in località Torre.
28. Per le finalità di cui al comma 27, il Comune di Pordenone, presenta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la domanda di contributo al Servizio edilizia scolastica e universitaria, che fissa i termini entro i quali il Comune affiderà la progettazione.
29. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 31.
30.
Dopo il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) sono aggiunti i seguenti:
<< 3 bis. Lo stato di grave difficoltà occupazionale sussiste in tutte le situazioni in cui sia intervenuta la dichiarazione di cessazione di attività, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell' articolo 24 della legge 223/1991 , con il conseguente avvio di una o più delle relative procedure di licenziamento collettivo.
3 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 3 bis non trovano applicazione i commi 1, 2 e 3 del presente articolo nonchè l'articolo 47.
3 quater. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 3 bis trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.>>

31. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 22, lettera a), L. R. 45/2017
2Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 22, lettera b), L. R. 45/2017
3Comma 6 sostituito da art. 8, comma 22, lettera c), L. R. 45/2017
4Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 22, lettera d), L. R. 45/2017
5Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ddd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
6Comma 12 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ddd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
7Comma 13 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ddd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
8Comma 14 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ddd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
9Comma 15 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ddd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
10Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ooo), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
11Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ooo), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
12Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ooo), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
13Comma 6 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera ooo), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
14Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ooo), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.