LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2017, n. 37

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 13
 (Conferme e devoluzioni di contributi)
1. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2016 ai sensi dell' articolo 166 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), per la manutenzione e la gestione delle piste da fondo site sul territorio regionale, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2016, a copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2017.
2.
Al comma 1 dell'articolo 102 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>), è aggiunto in fine il seguente periodo: << Con le medesime modalità di ripartizione sono riassegnate le risorse eccedenti il fabbisogno di ciascuna area territoriale, fino a esaurimento delle stesse, ai fini dello scorrimento delle rispettive graduatorie. >>.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell' articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (Legge finanziaria 1989), con il decreto 11 dicembre 2009, n. 2934 a favore del Comune di Manzano, per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri, in un importo rideterminato in relazione al nuovo quadro economico di progetto, adeguato in base all'aggiornamento delle esigenze rappresentate dagli Enti coinvolti, ricomprendendo comunque nella spesa ammissibile a contributo l'ammontare delle spese già sostenute dal Comune per oneri di progettazione e generali.
4. Ai fini di cui al comma 3 l'importo della rata di contributo rideterminato non può essere superiore, in ogni caso, all'ammontare della rata di ammortamento, comprensiva di capitale e interessi, del mutuo contratto per la realizzazione dell'opera.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, e dall' articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare delle rate di contributo già incassate dal Comune di Manzano e quello ad esso spettante a seguito della rideterminazione di cui al comma 3, mediante compensazione da operare, in dieci anni e per pari importo, su ciascuna delle rate di contributo rideterminate da erogare, a decorrere dalla prima rata di contributo in scadenza nel 2018.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Duino Aurisina, per i lavori di "Ristrutturazione dell'ex Centro addestramento Polizia di frontiera per destinarlo a Comando Compagnia Carabinieri", limitatamente alle spese effettivamente già sostenute dall'ente in relazione all'opera, il contributo concesso, ai sensi dell'articolo 34, commi 7 e 7 bis, della legge regionale 2/1989 , con il decreto 21 novembre 2010, n. 839/PMT/ALP4/CARPO.
7. Ai fini di cui al comma 6 il Comune di Duino Aurisina presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, nonché di una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
8.
Al comma 393 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole << , in linea capitale ed interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che l'Opera stessa stipula >> sono soppresse.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso all'Associazione F. Deciani di Martignacco con decreto 8 giugno 2012, n. 5368/2012 per l'importo di 52.679,26 euro annui per lavori eseguiti sulla scuola materna, alla parrocchia Santa Maria Assunta di Martignacco.
10. La parrocchia Santa Maria Assunta di Martignacco presenta domanda di devoluzione unitamente alla documentazione attestante il passaggio di gestione della scuola materna dall'Associazione F. Deciani di Martignacco alla Parrocchia, con la quale si dimostri che i debiti e i crediti, compreso il mutuo bancario assistito dal contributo, presenti nello stato patrimoniale dell'Associazione, vengono presi in carico dalla parrocchia.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Trieste il contributo di 2.105.000 euro concesso con decreto 17 maggio 2016, n. 2244/TERINF per i lavori denominati "Ristrutturazione ex Meccanografico per fini espositivi museali" per il diverso intervento denominato "Intervento per la collocazione dell'Immaginario Scientifico nel Magazzino 26".
12. Per le finalità di cui al comma 11 il Comune di Trieste, presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la domanda di conferma del contributo con il nuovo cronoprogramma dei pagamenti al Servizio edilizia scolastica e universitaria, che con decreto di conferma fissa i nuovi termini di inizio e fine lavori.
13. In conseguenza dell'intervenuta modifica delle condizioni di rilascio dei titoli di efficienza energetica operata dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017, che esclude dal meccanismo di incentivazione a decorrere dal 2 ottobre 2017, i progetti standardizzati, analitici e a consuntivo, precedentemente individuati in base al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 10, commi da 44 a 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), anche in assenza dell'attestazione inerente la corrispondenza dell'intervento realizzato alle caratteristiche tecniche posta a fondamento della richiesta di attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera j), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0175/Pres. , qualora gli interventi oggetto di finanziamento siano conclusi e rendicontati nel rispetto delle altre disposizioni in esso stabilite.
14. È confermata la modificazione della destinazione degli incentivi prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2015, n. 2100, in favore del Comune di Basiliano.
15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 820.000 euro suddivisa in ragione di 574.000 euro per l'anno 2017 e di 246.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui all'articolo 5, comma 9.
16. L'Amministrazione regionale provvede a confermare i contributi concessi, ai sensi dell' articolo 4 bis, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), per l'organizzazione e la realizzazione di specifiche iniziative formative, individuate dal programma regionale degli Ecomusei, che risultano ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge ancorché i beneficiari dei contributi non abbiano rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dell'iniziativa formativa finanziata, nonché di rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione.
17. Per le finalità di cui al comma 16 la struttura concedente provvede d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a confermare il contributo e a fissare il nuovo termine per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute.
18. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario, è autorizzata a confermare al Comune di Roveredo in Piano il contributo ventennale costante di 15.000 euro annui, concesso con decreto n. 2906/CULT.5SP 1 del 12 ottobre 2012, per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione dell'area degli impianti sportivi", a favore di nuovi e distinti interventi, da realizzarsi per lotti funzionali, entro il limite delle spesa originariamente ammessa.
19. Per le finalità di cui al comma 18, entro il termine dell'1 marzo 2018, il Comune di Roveredo in Piano presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata della documentazione di cui all' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), riferita a ogni singolo lotto funzionale proposto.
20. In attuazione del comma 18 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 19, a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori riferiti ai singoli lotti funzionali, nonché a fissare un univoco termine di rendicontazione del contributo.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 910.000 euro concesso al Comune di Muggia, con decreto n. 1028/STI del 7 novembre 2011, ai sensi dell' articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la "realizzazione di una struttura destinata a servizi semiresidenziali e residenziali per disabili in località Aquilinia-Muggia" per il diverso intervento relativo al "secondo stralcio del progetto di bonifica mediante messa in sicurezza permanente del terrapieno di Acquario".
22. Per le finalità di cui al comma 21 il Comune di Muggia presenta al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico delle opere, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di conferma dei contributi sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa.
23. L'Ente Parco Prealpi Giulie è autorizzato a destinare il finanziamento di 250.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, ottenuto per la realizzazione di un recinto faunistico costituente lotto funzionale del progetto "Riqualificazione del complesso ricettivo Pian dei Ciclamini" successivamente al riparto delle risorse finanziarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2016, n. 2241 alla realizzazione del miglioramento funzionale dell'albergo-foresteria-punto informativo di Pian dei Ciclamini costituente lotto funzionale del medesimo progetto, previa presentazione alla struttura competente in materia di biodiversità del relativo cronoprogramma delle attività entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 11.700 euro annui, concesso al Comune di Enemonzo con decreto n. 2152/Cult del 7 agosto 2008, ai sensi dell' articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), ed erogato con decreto 991/Cult del 27 marzo 2010, finalizzato a lavori di miglioramento strutturale conclusivo del Centro sociale polifunzionale.
25. Per le finalità di cui al comma 24 il Comune di Enemonzo presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma dell'intervento aggiornato.
26. Ai sensi del comma 24 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di Enemonzo, i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione della relativa spesa.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 24 da art. 7, comma 15, L. R. 20/2018