LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/11/2017
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
340.01 - Sport
340.03 - Soccorso alpino e speleologico

Art. 7 bis
 (Iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia a favore delle istituzioni scolastiche)
1. Il CAI FVG realizza iniziative di arricchimento e integrazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con specifico riguardo ai programmi didattici aventi ad oggetto lo studio del territorio regionale, di quello montano in particolare, la divulgazione di conoscenze e lo sviluppo di competenze didattiche in campo naturalistico, l'educazione alla cura e alla fruizione delle risorse ambientali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al CAI FVG un contributo. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro l'1 marzo al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa delle attività. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 47, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.