LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/11/2017
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
340.01 - Sport
340.03 - Soccorso alpino e speleologico

Art. 6
 (Funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali)
1. Le funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali sono svolte da strutture interne al CAI FVG, come previste dal suo ordinamento, senza oneri per l'Amministrazione regionale.
2. Le funzioni tecniche e organizzative di cui al comma 1 comprendono:
a) l'individuazione delle strutture alpine regionali di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, da inserire nell'"Elenco";
b) la predisposizione di un piano di manutenzione e ammodernamento annuale dei sentieri, dei rifugi alpini, escursionistici e dei bivacchi di alta quota;
c)
la pianificazione da parte del CAI FVG della segnaletica ufficiale, sia orizzontale che verticale, delle strutture alpine regionali inserite nell'" Elenco ";

d) la valutazione tecnica delle proposte di realizzazione di nuovi sentieri o di nuove strutture di ricovero alpino.