LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/11/2017
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
340.01 - Sport
340.03 - Soccorso alpino e speleologico

Art. 4
 (Elenco delle strutture alpine regionali)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, il CAI FVG provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco delle strutture alpine regionali, di seguito "Elenco", secondo quanto previsto dall'articolo 5.
2. Copia dell'"Elenco" e dei suoi aggiornamenti sono depositati a cura del CAI FVG presso l'Amministrazione regionale la quale ne cura la massima diffusione anche mediante il sito internet della Regione.