LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/11/2017
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
340.01 - Sport
340.03 - Soccorso alpino e speleologico

Art. 3
 (Definizione delle strutture alpine regionali)
1. Ai fini della presente legge sono strutture alpine regionali i sentieri, le strutture di ricovero alpino e gli itinerari ciclo-escursionistici.
2. I sentieri, intesi quali percorsi pedonali a fondo naturale che si sono formati per il passaggio di pedoni e animali, si distinguono in:
a) sentiero escursionistico: sentiero privo di difficoltà tecniche che si svolge quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario di solito con segnalazioni;
b) sentiero alpinistico: sentiero, generalmente segnalato, per escursionisti esperti che implica una capacità di muoversi su terreni particolari e che quindi necessitano un'esperienza di montagna in generale, una buona conoscenza dell'ambiente alpino, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato;
c) sentiero turistico: itinerario su stradine, mulattiere o comodi sentieri con percorsi ben evidenti che non pongono incertezze o problemi di orientamento;
d) via ferrata o attrezzata: percorsi per i quali è necessario l'uso di dispositivi di autoassicurazione e equipaggiamento di protezione personale.
3. I sentieri di cui al comma 2, lettere a), b) e c) possono a loro volta essere distinti in:
a) sentiero storico: itinerario turistico o escursionistico che ripercorre antiche vie con finalità di stimolo alla conoscenza e valorizzazione storica dei luoghi visitati; generalmente non presenta difficoltà tecniche;
b) sentiero tematico: itinerario a tema prevalente (naturalistico, glaciologico, geologico, storico o religioso) di chiaro scopo didattico-formativo, usualmente attrezzato con apposita tabellatura e punti predisposti per l'osservazione, comunemente adatto anche all'escursionista inesperto che si sviluppa in aree limitate e ben servite entro parchi o riserve; generalmente è breve e privo di difficoltà tecniche.
4. Sono strutture di ricovero alpino i rifugi alpini, i rifugi escursionistici e i bivacchi così come definiti dagli articoli 33 e 35 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
5. Sono itinerari ciclo-escursionistici alpini i percorsi che si sviluppano su mulattiere, piste forestali o, sentieri turistici, anche in modo promiscuo con la viabilità pedonale, in modo che sia possibile il passaggio contemporaneo nei due sensi di marcia, nonché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.
6. La classificazione degli itinerari di cui al comma 5 è proposta dal CAI FVG ed è adottata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.