1.
Per le finalità di cui all'articolo 1 e in conformità alla
legge 91/1963
, il CAI FVG provvede:
a) alla diffusione della conoscenza della montagna mediante l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
b) all'organizzazione e alla gestione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, e in materia di attività collegate con la manutenzione delle opere alpine, nonché per la formazione dei relativi istruttori e operatori;
c) alla prevenzione degli infortuni in montagna, anche attraverso consulenze tecniche fornite all'Amministrazione regionale e agli enti locali per l'individuazione di criteri tecnici di sicurezza da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;
d) alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco regionale delle strutture alpine regionali di cui all'articolo 4, di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali;
e) alla manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'Elenco regionale delle strutture alpine regionali;
f) alla manutenzione e gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali;
g) alla realizzazione e alla manutenzione delle strutture alpine regionali;
h) a svolgere funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali ai sensi dell'articolo 6;
i) a promuovere ogni iniziativa idonea alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente montano regionale, nonché alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano.
2.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a chiedere al CAI FVG consulenze nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della regione, ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63
(Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico).