LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

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Data di entrata in vigore:
  09/11/2017
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
340.01 - Sport
340.03 - Soccorso alpino e speleologico

Art. 11
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano);
b) l' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente <<Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia>>);
c) l'articolo 180, comma 1, lettera qqq) della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);
d) l' articolo 9, comma 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
e) gli articoli da 1 a 13 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 22 (Valorizzazione delle strutture alpine regionali);
f) i commi da 61 a 64 dell' articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).