LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 35

Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/11/2017
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 2
 (Modalità di coordinamento della Misura attiva di sostegno al reddito con il Reddito di Inclusione)
1. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso al ReI l'intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all' articolo 2, comma 1, della legge regionale 15/2015 consiste nelle integrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Al fine di rendere omogenea la durata della Misura attiva di sostegno al reddito con la durata del ReI prevista per il primo anno di applicazione, le previsioni di cui all' articolo 4, comma 3, della legge regionale 15/2015 sono derogate come segue:
a)la durata delle prime concessioni e dei rinnovi dell'intervento monetario di integrazione al reddito riconosciuti prima dell'1 novembre 2017 è di diciotto mesi. È in ogni caso estesa a diciotto mesi la durata dei rinnovi degli interventi monetari di integrazione al reddito concessi per la prima volta in data anteriore all'1 novembre 2017, fermo restando che il periodo complessivo di fruizione non può eccedere trenta mesi;
b)la durata delle prime concessioni dell'intervento monetario di integrazione al reddito riconosciute a seguito di domanda presentata a partire dall'1 novembre 2017 è di diciotto mesi.
3. In caso di perdita del beneficio economico del ReI e delle relative integrazioni regionali a seguito di mancato mantenimento dei requisiti, può essere richiesto l'intervento monetario di integrazione al reddito previsto per i nuclei familiari non beneficiari di ReI la cui durata è ridotta del numero di mesi di fruizione delle integrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando che il periodo complessivo di fruizione dei benefici regionali non può eccedere trenta mesi.
4. La durata dei patti di inclusione è corrispondentemente adeguata in relazione alla durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito come stabilita ai sensi del comma 2.
5. Al fine di coordinare e rendere uniformi le procedure di presa in carico dei beneficiari di ReI e di Misura attiva di sostegno al reddito e per assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato, ai nuclei familiari beneficiari di Misura si applicano anche le procedure di valutazione del nucleo familiare e di definizione del progetto personalizzato previste nell'ambito del ReI dal decreto legislativo 147/2017 .