LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 35

Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/11/2017
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 1
 (Integrazione del Reddito di Inclusione)
1. Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), la Regione può integrare il Reddito di Inclusione (ReI) di cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali), al fine di ampliare la platea dei beneficiari residenti nel proprio territorio e può incrementare a favore dei beneficiari del ReI residenti nel proprio territorio l'ammontare del beneficio economico del ReI, secondo quanto previsto dall' articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).
2. In sede di prima applicazione di quanto previsto al comma 1, al fine di garantire sin dall'avvio del ReI il coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito, a decorrere dall'1 gennaio 2018 ai nuclei familiari beneficiari del ReI il cui componente richiedente è in possesso del requisito di residenza in regione di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2015 , sono corrisposte integrazioni economiche, non soggette a riduzione ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 147/2017 , di valore mensile pari a:
a) 185 euro in assenza di componenti di età minore di anni 18;
b) 235 euro in presenza di un componente di età minore di anni 18;
c) 285 euro in presenza di due e più componenti di età minore di anni 18.
2 bis. L'importo del beneficio economico del Reddito di Inclusione sommato alle integrazioni regionali di cui al comma 2 non può eccedere 750 euro mensili. Gli importi delle integrazioni regionali sono conseguentemente ridotti per rispettare il limite massimo mensile.
3. Qualora il requisito di residenza in regione maturi in corso di erogazione del beneficio economico del ReI, le integrazioni regionali sono riconosciute a decorrere dal mese successivo alla data di maturazione.
4. I valori mensili delle integrazioni regionali di cui al comma 2 e l'importo massimo complessivo di cui al comma 2 bis possono essere aggiornati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15/2015.
5. Le modalità per l'attuazione delle integrazioni regionali di cui al comma 2 sono concordate con le amministrazioni statali competenti, anche mediante modifica e integrazione dei protocolli d'intesa e degli atti di accordo già in essere finalizzati al coordinamento e all'integrazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 con il Sostegno per l'Inclusione Attiva di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).
6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 la Regione integra con risorse proprie il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all' articolo 1, comma 386, della legge 208/2015 e altri specifici fondi destinati a tali scopi.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 15, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 15, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 17, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.