Disposizioni programmatorie, modifiche alle leggi regionali 5/1997 e 5/2016 e norme transitorie
Art. 33
(Disposizioni programmatorie)
1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatoria, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successive leggi regionali.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all'
articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5
(Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per attuare, anche con azioni di comunicazione e informazione, gli obiettivi e le azioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all'
articolo 11 della legge regionale 5/1997
, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi a favore dei Comuni e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) a copertura dei maggiori costi derivanti dall'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che consenta l'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.
4.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all'
articolo 11 della legge regionale 5/1997
, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi ai sensi dell'
articolo 45 della legge 221/2015
, a favore dei Comuni che, nel corso dell'anno precedente, contestualmente:
a) hanno conseguito l'obiettivo del 70 per cento della raccolta differenziata calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti;
b) hanno prodotto un quantitativo di rifiuti pro capite inferiore del 20 per cento rispetto al valore medio regionale del quantitativo medesimo calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.
4 bis.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo ambiente di cui all'
articolo 11 della legge regionale 5/1997
, per finanziare le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all'
articolo 11 della legge regionale 5/1997
, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi a favore dei Comuni per la realizzazione degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e a bis).
5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata la quota di utilizzo delle risorse del Fondo per l'ambiente di cui all'
articolo 11 della legge regionale 5/1997
, da destinare alle finalità previste dai commi 2, 3, 4, 4 bis e 5.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 29, L. R. 45/2017
2Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 5, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 5, lettera d), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 5, lettera e), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 4/2023
15Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 4/2023
Art. 36
(Norme transitorie)
1.
Nelle more dell'entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'
articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e dell'
articolo 14 bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102
), la Regione esercita il controllo della regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, nonché dei documenti di identificazione per il trasporto dei rifiuti medesimi, anche avvalendosi di ARPA.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge medesima.
4. Nelle more della piena operatività del S.I.R.R., le domande di cui all'articolo 17 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti tramite posta elettronica certificata.
5. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi del
decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.
(Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti), sono soggette alle disposizioni della presente legge.
6. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998
, comprese tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, sono soggette alle disposizioni della presente legge.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 6/2019
2Comma 6 bis abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 3/2024