Art. 36
(Norme transitorie)
1.
Nelle more dell'entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'
articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e dell'
articolo 14 bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102
), la Regione esercita il controllo della regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, nonché dei documenti di identificazione per il trasporto dei rifiuti medesimi, anche avvalendosi di ARPA.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge medesima.
4. Nelle more della piena operatività del S.I.R.R., le domande di cui all'articolo 17 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti tramite posta elettronica certificata.
5. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi del
decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.
(Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti), sono soggette alle disposizioni della presente legge.
6. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998
, comprese tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, sono soggette alle disposizioni della presente legge.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 6/2019
2Comma 6 bis abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 3/2024