1.
I Comuni ferme restando le competenze a essi attribuite dal
decreto legislativo 152/2006
:
a) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti compresi gli interventi successivi alla chiusura che si rivelassero necessari, nonché gli interventi di chiusura, di gestione post-operativa e di ripristino ambientale delle discariche;
a bis) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti stoccati illecitamente all'interno di immobili destinati ad attività di impresa o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi;
b) definiscono le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani anche ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana;
c)
inviano alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti copia della segnalazione certificata di inizio attività relativa agli impianti di compostaggio di comunità, ai fini delle attività di controllo di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'
articolo 180, comma 1 octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
, così come introdotto dall'
articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221
);
d) comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, per il tramite di ARPA, i dati di cui all'articolo 8, comma 5, lettera g), ai fini della pianificazione di settore ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 266/2016;
e) provvedono, per quanto di competenza, alla compilazione dell'applicativo O.R.So., di cui all'articolo 8;
f) provvedono, per quanto di competenza, all'inserimento nell'applicativo A.R.Am., dei dati relativi agli edifici contenenti amianto e alla georeferenziazione degli stessi;
g) provvedono all'individuazione e all'aggiornamento dell'indice di priorità degli interventi di rimozione dell'amianto, secondo le modalità stabilite dal Piano regionale amianto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g);
h) provvedono all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera n).
4.
I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g) ed h), in forma associata attraverso l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR, ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 5/2016
, come modificato dall'articolo 35, comma 1.