LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33

Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
340.02 - Tempo libero

Art. 2
 (Interventi ammissibili a finanziamento)
1. Ai fini della presente legge si intende per gioco un'attività libera e spontanea, dotata di regole, circoscritta entro limiti di spazio e di tempo, finalizzata allo sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali e intellettive delle persone. L'attività ludico-motoria-ricreativa è finalizzata a garantire il diritto al gioco e al movimento ai cittadini di tutte le età, di diverse abilità e di varie categorie sociali.
2. Ai fini della presente legge sono ammissibili a finanziamento regionale gli interventi e le iniziative che intendono promuovere il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa, secondo la definizione di cui al comma 1, sulla base di priorità ed eventuali criteri di preferenza definiti dal Tavolo ludico regionale di cui all'articolo 3.