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Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33

Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
340.02 - Tempo libero

Art. 1
 (Finalità e obiettivi)
1. La Regione riconosce il valore della cultura ludica e promuove il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa per tutti i cittadini, senza discriminazioni di età, genere, religione, lingua, provenienza e condizione economica e sociale, al fine della formazione e della integrazione sociale delle persone, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e della tutela della salute.