LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 settembre 2017, n. 32

Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE dal 02/09/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/09/2017
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
430.02 - Viabilità

Art. 3
 (Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi)
1. I beni patrimoniali, già delle Province e trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 26/2014 , sono trasferiti in proprietà alla Società per lo svolgimento delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2.
2. I beni immobili patrimoniali riferiti alla funzione viabilità provinciale, trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 26/2014 , e i beni demaniali, trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 61 della legge regionale 26/2014 , sono assegnati alla Società, in regime di concessione d'uso, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
3. La Società Friuli Venezia Giulia Strade Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso a decorrere dall'1 gennaio 2018, fatta eccezione per i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto documentati in fatture pervenute all'Amministrazione regionale a fronte di prestazioni rese entro il 31 dicembre 2017, i quali rimangono in capo alla Regione. Restano attribuiti alla Regione e all'Avvocatura della Regione i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale relativi a fatti o eventi anteriori all'1 gennaio 2018.
Note:
1Articolo sostituito da art. 10, comma 27, L. R. 37/2017
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 12, L. R. 14/2018