LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 settembre 2017, n. 32

Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE dal 02/09/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/09/2017
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
430.02 - Viabilità

Art. 5
1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2001 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
alla lettera e) le parole << determinazione per le strade regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << determinazione per la viabilità regionale, come definita dall' articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 , >>;

c)
alla lettera g) le parole << Province e >> sono soppresse.

(2)
Note:
1La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.
2Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 60, c. 1, lett. d bis), L.R. 23/2007.