LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31

Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a revocare a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. la delegazione amministrativa intersoggettiva per la "Progettazione e realizzazione dei lavori di allargamento del piano viabile e realizzazione di una rotatoria al km 30+060 in comune di Flaibano" di 850.000 euro.
2. A seguito della revoca di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Comune di Flaibano per la realizzazione del medesimo intervento.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.
4.  
( ABROGATO )
5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.
6.
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 36 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è aggiunto il seguente:
<<4 ter. I contributi di cui al comma 4, già concessi e non ancora utilizzati dai soggetti beneficiari, possono essere rendicontati, nei limiti delle risorse già concesse, fino a copertura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Gli importi di cui sopra, relativi al finanziamento di pensiline, possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari anche per la realizzazione, nonché per il ripristino di opere localizzate in siti diversi da quelli per cui il contributo è stato concesso. A tal fine i soggetti beneficiari inviano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), specifica istanza alla struttura regionale competente per l'emissione del relativo provvedimento autorizzativo.>>.

7. Al fine di consentire il rilancio dell'area industriale del Comune di Premariacco, attraverso la realizzazione dei necessari collegamenti viari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune un contributo pari a 100.000 euro per la realizzazione del collegamento della nuova viabilità denominata "Variante di Premariacco" con la zona industriale.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
9. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della società "Aeroporto FVG" S.p.A. anticipazioni di cassa in misura non superiore all'importo del finanziamento assegnato con la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 1 dicembre 2016, n. 57, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, subordinatamente all'assunzione da parte della società nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso dell'anticipazione erogata entro l'esercizio finanziario di concessione.
11. In deroga alla disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'anticipazione di cui al comma 10 non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 6.890.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 3 (Concessione crediti breve termine) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.
13. Le entrate di cui al comma 10, per 6.890.000 euro per l'anno 2017, sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 3.
14. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, subentrata al Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell'Aussa-Corno attraverso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, individuata quale struttura idonea all'esercizio delle funzioni di soggetto responsabile del patto territoriale della Bassa Friulana, è autorizzata a procedere alla chiusura amministrativa anche degli interventi infrastrutturali non ancora conclusivamente rendicontati al competente ministero e a introitare i residui finanziamenti statali relativi agli interventi medesimi.
15. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 183.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.
16. Al fine di collegare il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari con la Ciclovia Adriatica (FVG 2 della Rete delle Ciclovie di interesse Regionale-ReCIR) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchi dei Legionari un contributo straordinario per la progettazione dell'"Itinerario ciclabile di collegamento tra il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari e la Ciclovia Adriatica (FVG 2)".
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.
19. Al fine di collegare le Ciclovie Alpe Adria e Adriatica (FVG 1 e FVG 2 della Rete delle Ciclovie di interesse Regionale-ReCIR) con la Ciclovia "Parenzana" Eurovelo 9 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muggia un contributo straordinario per la realizzazione dell'"Itinerario ciclabile di collegamento tra il Porto di Muggia e la Ciclovia "Parenzana" Eurovelo 8".
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.
22. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 37/2017
2Integrata la disciplina del comma 10 da art. 11, comma 23, L. R. 37/2017
3Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 9/2022