LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31

Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1. All' articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 56 dopo le parole << L'individuazione degli interventi di cui al comma 55 >> sono inserite le seguenti: << , anche costituiti da singoli lotti purché funzionali, >> e dopo le parole << secondo quanto stabilito dai commi >> è aggiunta la seguente: << 56.1, >>;

b)
dopo il comma 56 è inserito il seguente:
<<56.1 Ogni Ente può presentare anche più di una domanda per anno solare, nel limite degli importi massimi del finanziamento complessivo di cui al comma 56 ter, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione regionale, a pena di inammissibilità.>>;

c)
al comma 56 bis 2. le parole << agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente, in secondo luogo con riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda. >> sono sostituite dalle seguenti: << al maggiore livello di progettazione raggiunto, in secondo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente. >>.

2. Le modifiche alla legge regionale 2/2000 , introdotte dal comma 1, lettere b) e c), si applicano alle domande inoltrate a partire dall'1 gennaio 2018.
3. Al fine di favorire il rilancio delle aree territoriali del distretto della sedia comprendente i Comuni di Aiello del Friuli, Buttrio, Chiopris Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre e Trivignano Udinese attraverso il miglioramento in termini di attrattività del relativo contesto territoriale e il recupero della competitività del tessuto produttivo, l'Amministrazione regionale promuove la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile delle predette aree favorendo il miglioramento del sistema infrastrutturale, limitando il consumo di suolo e contenendo la dispersione insediativa, nonché la delocalizzazione produttiva.
3 bis. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del comma 3 non si applicano gli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Per le finalità di cui al comma 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione di interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali, manutenzione straordinaria o ristrutturazione di cui all' articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), demolizione ed eventuale bonifica, relativi a fabbricati produttivi a destinazione industriale, artigianale o commerciale siti nei territori dei Comuni, limitatamente agli immobili censiti catastalmente nelle categorie D1, D7, C3 e relative pertinenze.
5. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari, le condizioni per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione e l'intensità del beneficio regionale, nonché le spese ammissibili.
6. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi straordinari al Comune di Manzano e al Comune di San Giovanni al Natisone per la riqualificazione infrastrutturale dei loro territori, anche finalizzata agli insediamenti produttivi, attraverso la realizzazione di opere pubbliche funzionali a migliorare le condizioni insediative.
7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, da ciascun Comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico di copertura della spesa e del cronoprogramma, anche finanziario, del proprio intervento complessivo, anche suddiviso in lotti funzionali. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di erogazione e rendicontazione. I Comuni sono autorizzati a trasferire le risorse assegnate, previa apposita convenzione, ai soggetti giuridici istituzionalmente preposti al raggiungimento delle finalità correlate agli interventi.
8. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 3.600.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 14.400.000 euro per l'anno 2017, suddivisa in ragione di 7.200.000 euro per ciascuno dei Comuni indicati, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
10. Al fine di consentire l'efficientamento e la manutenzione della rete viaria locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni di Gemona, Osoppo e Buia, in qualità di soci del Consorzio CIPAF, dotati di zone D1, già interessati al processo di fusione di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).
11. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e la ristrutturazione di edifici pubblici, anche a destinazione scolastica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni di Gemona, Osoppo e Buia, in qualità di soci del Consorzio CIPAF, dotati di zone D1, già interessati al processo di fusione di cui alla legge regionale 3/2015 .
12. Le domande di contributo straordinario di cui ai commi 10 e 11, per un importo massimo di 700.000 euro per ciascun ente, sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione tecnica, del quadro economico di copertura della spesa e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento complessivo.
13. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa, ai sensi di quanto disposto dal capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
14. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
15. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
16. L'Amministrazione regionale, è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo per le spese tecniche e per i lavori finalizzati alla rifunzionalizzazione e adeguamento dell'immobile di proprietà comunale denominato "Ex Scuola Bonaldo Stringher", da destinare a sede degli uffici della Procura della Repubblica di Udine, che verrà realizzato nel quadro di un apposito accordo stipulato tra il Ministero della Giustizia, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Udine e l'Agenzia del demanio.
17. Nelle more della stipula dell'accordo l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento di cui al comma 16 su presentazione della domanda del Comune, da inoltrarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente l'indicazione delle spese tecniche previste.
17 bis. Limitatamente al finanziamento per i lavori la domanda è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 14/2002 .
18. Per le finalità previste dai commi 16 e 17, limitatamente alle spese tecniche, è destinata la spesa di 216.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
19. Nelle more del trasferimento della proprietà della Caserma Reginato all'Azienda pubblica di servizi alla persona Asp La Quiete, al fine di attivare un'operazione di riqualificazione urbana dell'area di Borgo Pracchiuso nel Comune di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 700.000 euro all'Azienda pubblica di servizi alla persona Asp La Quiete per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana dell'area.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
22. Il comma 35 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), non si applica ai procedimenti contributivi in materia di impiantistica sportiva già di competenza delle Province, trasferiti alla Regione ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e assegnati alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
23. In relazione al trasferimento di funzioni operato con la legge regionale 26/2014 è confermata la titolarità sulle risorse assegnate ed è, altresì, confermata la titolarità realizzativa dei relativi interventi in capo ai soggetti pubblici beneficiari di finanziamenti per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e il completamento di infrastrutture di interscambio al servizio del trasporto pubblico locale, comprese le pensiline, già concessi ai sensi delle leggi regionali 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) e 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Opera Odorico da Pordenone un contributo straordinario di 100.000 euro per la realizzazione di interventi per l'adeguamento della Casa della Madonna Pellegrina alla normativa di prevenzione incendi.
25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
26. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 24 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 .
27. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di annui 9.450 euro concesso con decreto 22 novembre 2013, n. 6451, alla parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Roveredo in Piano per il finanziamento dei lavori di restauro e messa a norma della Chiesa di Sant'Antonio, ai sensi dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), anche con riferimento a interventi di carattere strutturale resisi necessari nel corso di indagini preliminari di verifica della presenza di affreschi sulle pareti, nell'esecuzione dei lavori oggetto di contributo.
29. Al fine di sostenere i maggiori costi derivanti dalla necessità di tutelare la pubblica incolumità, di cui al comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo straordinario di 100.000 euro, a fronte della presentazione di apposita istanza al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata degli elaborati progettuali di adeguato approfondimento e del quadro economico, in relazione ai lavori da realizzare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. Il Servizio edilizia, con apposito provvedimento, fissa i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa con riferimento all'intervento rimodulato secondo le esigenze rappresentate al comma 28.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
32. Al fine di evitare il crollo della facciata della Chiesa della Beata Vergine del Soccorso l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia della Beata Vergine del Soccorso di Trieste un contributo straordinario per le opere necessarie alla salvaguardia dell'edificio.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Lorenzo Martire di Forgaria nel Friuli un contributo straordinario di 60.000 euro per lavori di ricostruzione del campanile della chiesa di San Nicolò Vescovo.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
38. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 70.000 euro all'Associazione società polisportiva di Orgnano di Basiliano, per la sostituzione della copertura dell'impianto della pista di pattinaggio, a condizione che la parrocchia di Orgnano, proprietaria del terreno sul quale sorge la struttura utilizzata dall'Associazione in forza di un contratto di comodato, autorizzi l'opera e si impegni a mantenere la destinazione dell'immobile per il periodo di cinque anni dalla conclusione dei lavori.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
41. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 36.000 euro all'Associazione sportiva dilettantistica Zaule Rabuiese per un intervento di manutenzione degli spogliatoi funzionali al campo di calcio, a condizione che la parrocchia di San Benedetto Abate, proprietaria del terreno sul quale sorgono gli spogliatoi in attuale comodato d'uso pluridecennale all'Associazione sportiva dilettantistica Zaule Rabuiese, autorizzi l'opera e si impegni a mantenere la destinazione dell'immobile per il periodo di cinque anni dalla conclusione dei lavori.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 36.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Casa del Popolo Società cooperativa di Lauco un contributo straordinario per lavori di adeguamento, sistemazione e abbattimento delle barriere architettoniche sull'immobile di proprietà.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
47. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Parole sostituite al comma 19 da art. 5, comma 3, L. R. 37/2017
2Parole soppresse al comma 19 da art. 5, comma 3, L. R. 37/2017
3Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 5, comma 3, L. R. 43/2017
4Comma 4 interpretato da art. 5, comma 7, L. R. 44/2017
5Parole soppresse al comma 16 da art. 5, comma 17, lettera a), L. R. 45/2017
6Parole sostituite al comma 16 da art. 5, comma 17, lettera a), L. R. 45/2017
7Comma 17 bis aggiunto da art. 5, comma 17, lettera b), L. R. 45/2017
8Parole aggiunte al comma 18 da art. 5, comma 17, lettera c), L. R. 45/2017
9Comma 3 bis aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2020