LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31

Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 13
 (Conferme e devoluzione di contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo decennale costante di 66.100 euro annui concessi al Comune di Spilimbergo per investimenti nel settore dell'edilizia teatrale ai sensi dell' articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), a valere rispettivamente su risorse stanziate per l'anno 2008 e per l'anno 2009, che il beneficiario è stato autorizzato a utilizzare per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Lavori di ristrutturazione e adeguamento Cinema Teatro Miotto - 1° lotto funzionale", ai sensi dell' articolo 31, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), ancorché il Comune di Spilimbergo non abbia rispettato i termini perentori di ultimazione dei lavori fissati ai sensi dell' articolo 31, comma 3, della citata legge regionale 2/2016 .
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Spilimbergo presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, nel termine di novanta giorni conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori e di rendicontazione dei contributi stessi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 9.600 euro annui concesso, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), al Comune di Fagagna per la realizzazione dell'intervento di "Restauro conservativo paramento esterno del quadrante settentrionale del castello di Fagagna: cinta muraria sulla collina detta del Cardinale" che il beneficiario è stato autorizzato a utilizzare per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Interventi di conservazione e restauro di parte della cinta muraria nelle aree del Castello" ai sensi dell' articolo 11, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), ancorché il Comune di Fagagna non abbia rispettato i termini perentori di inizio dei lavori fissati ai sensi dell' articolo 11, comma 8, della legge regionale 14/2016 .
5. Per le finalità di cui al comma 4 il Comune di Fagagna presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.
6. Ai sensi del comma 4 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, nel termine di novanta giorni conferma i contributi e fissa i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 18.000 euro annui e il contributo decennale costante di 27.000 euro annui concessi al Comune di Tavagnacco per investimenti nel settore dell'edilizia teatrale ai sensi dell' articolo 7, comma 70, della legge regionale 2/2006 , a valere rispettivamente su risorse stanziate per l'anno 2007 e per l'anno 2008, per i lavori di miglioramento funzionale conclusivo dell'Auditorium di Feletto Umberto, ancorché il Comune di Tavagnacco non abbia rispettato i termini perentori di inizio e fine dei lavori.
8. Per le finalità di cui al comma 7 il Comune di Tavagnacco presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.
9. Ai sensi del comma 7 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, nel termine di novanta giorni conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione dei contributi stessi.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), per la realizzazione di interventi di valorizzazione degli archivi storici e degli archivi degli enti ecclesiastici che risultano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione delle attività e di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati.
11. Per le finalità di cui al comma 10 i beneficiari presentano alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di rendicontazione del contributo.
12. Ai sensi del comma 10, la struttura regionale competente in materia di beni culturali provvede a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
13. Il mancato rispetto del termine perentorio fissato ai sensi del comma 12 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
14. Il procedimento di cui al comma 10 si conclude, entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 11, con l'adozione del decreto di fissazione del nuovo termine di rendicontazione.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo quindicennale di 29.856,07 euro concesso, ai sensi dell' articolo 4, comma 72, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), con decreto n. 2791 del 3 dicembre 2007, per i lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione, esecuzione dei servizi igienici e di opere accessorie di completamento presso l'ex chiesa di San Francesco, per le diverse opere atte al conseguimento del C.P.I. - impianti elettrici speciali nonché opere edili accessorie presso l'ex chiesa di San Francesco, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
16. Al fine di permettere all'Università di Trieste una nuova programmazione degli investimenti a sostegno dell'edilizia universitaria, è autorizzata la devoluzione dei contributi regionali già concessi e non ancora erogati all'Università di Trieste per investimenti già programmati, ma non ancora attuati, destinandoli ad altri interventi previsti dall'Ateneo.
17. L'Università di Trieste presenta domanda di devoluzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di università corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Nel decreto di devoluzione vengono ridefiniti i nuovi termini di inizio e fine lavori.
18. La liquidazione degli importi già concessi avviene a stato di avanzamento a copertura dei nuovi quadri economici fino alla concorrenza dei ratei scaduti dei contributi, al momento dell'inizio lavori.
19. I contributi possono coprire anche gli interessi di ammortamento per mutui da stipulare a valere su ratei dei contributi che devono ancora maturare al momento dell'inizio lavori.
20. Al fine di conciliare le esigenze di intervento sul territorio con i limiti imposti alla spesa pubblica dalle norme sul patto di stabilità e crescita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi a enti locali, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104 , relativa alle servitù militari), rideterminando la spesa ritenuta ammissibile, anche eliminando la quota di cofinanziamento da parte del beneficiario, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 18/1995 nel caso in cui la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche oggetto di contributo non risultino ancora avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
21. Per le finalità di cui al comma 20 i beneficiari presentano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, la domanda di conferma del contributo corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario e la proposta vincolante di rideterminazione della spesa ritenuta ammissibile. Con apposito provvedimento amministrativo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, la nuova determinazione della spesa ritenuta ammissibile, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Sacile il contributo in conto capitale di 550.000 euro concesso, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la riqualificazione dell'area pubblica "ex Tallon", con decreto n. PMT/SEDIL/PN/S1/2303/ERCM/12/10 dell'8 novembre 2011, e il contributo ventennale di annui 78.395,68 euro concesso, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici), per l'attuazione del piano del centro storico, con decreto n. ALP.4/PN/EP/400/575 del 26 marzo 2008, limitatamente alle undici annualità già erogate, per complessivi 862.352,48 euro, per opere diverse di viabilità.
23. Per le finalità di cui al comma 22 il Comune di Sacile presenta al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessata giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico delle opere, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di conferma dei contributi sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa.
24. Il Comune di Sacile è autorizzato a utilizzare le economie relative al contributo concesso per la realizzazione di due intersezioni a rotatoria al Km 66+731 e al Km 67+183 della SS n. 13 Pontebbana, con decreto n. PMT/4464/VS.1.0.21, per opere diverse di viabilità.
25. Con riferimento ai bandi per il finanziamento di progetti per la realizzazione, manutenzione, gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, emanati rispettivamente con deliberazioni della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2636 e 20 febbraio 2015, n. 303 e con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2015, n. 921, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) ed f), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), il termine massimo di conclusione dei lavori, fissato dai bandi suddetti in diciotto mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dei singoli beneficiari, della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, è stabilito in ventiquattro mesi con decorrenza dalla data medesima.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Arta Terme il contributo concesso sulla base del bando emanato con deliberazione della Giunta regionale 2636/2014 e modificato con deliberazione della Giunta regionale 303/2015, ancorché i lavori oggetto del contributo medesimo non siano stati ultimati nel termine fissato con il decreto di concessione, né sia stata tempestivamente richiesta la proroga del termine stesso.
27. Per le finalità di cui al comma 26 il Comune di Arta Terme presenta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di beni culturali l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso.
28. Ai sensi del comma 26 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine di fine lavori; in ogni caso i lavori dovranno essere ultimati entro il termine di ventiquattro mesi stabilito dal comma 25.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 35.000 euro annui concesso, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10/2000 , al Comune di Sacile per la realizzazione dell'intervento concernente il "Restauro del Torrione del Duomo", ancorché il Comune di Sacile non abbia rispettato i termini perentori di inizio e fine dei lavori.
30. Per le finalità di cui al comma 29 il Comune di Sacile presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
31. Ai sensi del comma 29 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
32. L'erogazione del contributo di cui al comma 29, già sospesa per un anno con decreto n. 4561/CULT del 4 dicembre 2013 e ulteriormente sospesa con decreto n. 2102/CULT del 4 giugno 2015, permane sospesa, in deroga al disposto dell' articolo 47, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sino alla comunicazione, da parte del suddetto Comune al Servizio competente in materia di beni culturali, dell'avvenuto inizio dei lavori entro il termine perentorio fissato con il provvedimento di conferma adottato ai sensi del comma 31.