LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31

Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 12
 (Assegnazione concertata di risorse per lo sviluppo di area vasta a favore delle Unioni territoriali intercomunali)
1. In sede di prima attuazione della previsione dell' articolo 7, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e in deroga alla previsione di cui al medesimo articolo 7, comma 3, nonché in attuazione dell' articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è definita l'allocazione delle risorse finanziarie destinate alle Unioni territoriali intercomunali, con particolare riguardo a quelle per investimenti, al fine di favorire l'armonica attuazione delle politiche di sviluppo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziato per l'anno 2017 a favore delle Unioni territoriali intercomunali il fondo unitario per lo sviluppo di area vasta di 13.582.715 euro.
3. La realizzazione degli interventi finanziati nel 2017 e di durata superiore all'anno trova prosecuzione negli anni successivi con l'Intesa 2018-2020, nel quadro delle risorse disponibili con riferimento al triennio.
4. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le Unioni territoriali intercomunali che hanno trasmesso alla Regione tramite la Piattaforma digitale dedicata il Piano dell'Unione o il documento riepilogativo del Piano entro il 15 luglio 2017, per gli importi e le finalità indicate nella Tabella N di cui al comma 8.
5. La quota ripartita a favore delle Unioni di cui al comma 4 in base alla concertazione del Sistema integrato è impegnata a favore dei beneficiari e per gli interventi specificati nei patti stipulati tra la Regione e le singole Unioni territoriali intercomunali entro trenta giorni dalla stipulazione dei patti medesimi; i patti potranno definire le modalità di erogazione e di rendicontazione.
6. Il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, anche ai fini della loro rendicontazione, è effettuato tramite la Piattaforma digitale dedicata messa a disposizioni delle Unioni. I patti territoriali potranno contenere indicazioni in merito.
7. Le risorse spettanti a ciascuna Unione sono concesse, per la parte di competenza di ciascun Servizio, entro trenta giorni dalla stipulazione dei patti territoriali, salvo diverse indicazioni ivi contenute.
8. In relazione al combinato disposto di cui ai commi 2 e 9 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui alla allegata Tabella N.
9. E' approvata l'allegata Tabella Q "Intesa per lo sviluppo 2017-2019".