LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Capo I
 Disposizioni relative al trasferimento di funzioni provinciali
Art. 11
 (Operazioni di revisione e collaudo dei mezzi regionali)
1. Al fine di effettuare le dovute operazioni di revisione annuale o periodica e i collaudi, nonché le relative pratiche amministrative dei veicoli di servizio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ci si avvale, senza costi tariffari di competenza regionale, delle Stazioni di Controllo attive presso gli uffici territoriali del Servizio motorizzazione civile regionale di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 37/2017
Art. 12
 (Estensione a limite territoriale unico regionale per operazioni di collaudo)
1. Al fine di gestire a livello di servizio regionale tutte le procedure per operazioni di collaudo, precedentemente limitate ai confini territoriali delle Province, viene estesa l'accettazione e l'effettuazione delle stesse, a un unico ambito territoriale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, avvalendosi indifferentemente degli uffici di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 37/2017
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017
Art. 13
 (Applicazione delle procedure previste da regolamenti provinciali a procedimenti contributivi non conclusi gestiti dall'Amministrazione regionale)
1. L'Amministrazione regionale, con riferimento ai procedimenti contributivi non ancora conclusi, è autorizzata ad applicare le disposizioni previste dai regolamenti provinciali in vigore al momento del trasferimento delle funzioni provinciali alla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione, operato ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. Al fine di garantire adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria in relazione ai finanziamenti di cui al comma 1, nonché di favorire la rapida realizzazione delle opere finanziate con i fondi pubblici, l'Amministrazione regionale fissa termini, anche perentori, per l'esecuzione degli interventi e per la loro rendicontazione.
Art. 14
  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23/2007 )
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole << con possibilità di avvalimento delle associazioni di tutela e rappresentanza giuridica nazionale >> sono sostituite dalle seguenti: << anche avvalendosi dei gestori dei servizi >>.

2. All' articolo 34 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a bis) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20;>>;

b)
dopo la lettera a bis) del comma 2 è inserita la seguente:
<<a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;>>;

c)
alla lettera b) del comma 2 dopo le parole << il personale regionale >> le parole << e provinciale >> sono soppresse e dopo le parole << apposita tessera >> le parole << di servizio rilasciata dagli enti di appartenenza >> sono soppresse;

d)
alla lettera a) del comma 3 dopo le parole << certificazioni emesse >> le parole << dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o >> sono soppresse;

e)
alla lettera b) del comma 3 dopo le parole << certificazioni emesse >> le parole << dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o >> sono soppresse;

f)
alla lettera c) del comma 3 dopo le parole << certificazioni emesse >> le parole << dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o >> sono soppresse;

g)
alla lettera d) del comma 3 dopo le parole << certificazioni emesse >> le parole << dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o >> sono soppresse.

3.
Dopo il comma 6 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007 è inserito il seguente:
<<6 bis. Si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte dall' articolo 48, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 .>>.

4.
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:
<<e) determinazione per le strade regionali delle tipologie e delle modalità di rilascio di autorizzazioni e concessioni, nonché dei canoni di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a), e 27, comma 7, del decreto legislativo 285/1992 , cui provvede con regolamento;>>.

Art. 15
  (Inserimento dell'articolo 65 bis nella legge regionale 14/2002 )
1.
Dopo l' articolo 65 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<Art. 65 bis
 (Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)
1. In attuazione del combinato disposto di cui all' articolo 5, primo comma, n. 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ), nonché della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), di attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), e dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono istituite le seguenti Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva:
a) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Gorizia, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Gorizia;
b) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Pordenone, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Pordenone;
c) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Trieste, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Trieste;
d) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Udine, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Udine.
2. Esercita le funzioni di Presidente delle Commissioni di cui al comma 1 il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato.
3. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione per la durata della legislatura.
4. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Ai componenti aventi diritto sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa regionale vigente.
6. Alle Commissioni di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in quanto compatibili.>>.

Art. 16
  (Inserimento dell'articolo 65 ter nella legge regionale 14/2002 )
1.
Dopo l' articolo 65 bis della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 65 ter
 (Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti in materia di espropriazione possono essere trasmessi al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.
3. Le notificazioni e le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, possono essere sostituite dalla pubblicazione per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili nei quali i tecnici intendono accedere, nonché sul sito informatico della Regione.
4. Per le infrastrutture lineari energetiche si applica l' articolo 52 septies del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 . L'avviso all'albo pretorio di cui al suddetto articolo è pubblicato anche sul sito informatico della Regione.
5. Le notificazioni previste dal titolo II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 , possono essere sostituite da comunicazioni effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
6. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si intende il proprietario che risulti, al momento della notifica, intestatario catastale del bene da espropriare ovvero il proprietario iscritto nel libro fondiario.
7. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'amministratore del condominio.
8. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla presente legge può essere affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. L'affissione è obbligatoria e sostituisce la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono aver luogo per irreperibilità o per assenza del proprietario risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti il proprietario attuale e in tutti i casi nei quali non sia stato possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza del dato catastale, ovvero quando l'accertamento risulti eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.>>.