LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 (Conferimento dei sedimenti)
1. In via generale i sedimenti provenienti dai dragaggi sono da considerarsi una risorsa e ovunque e ogni qualvolta sia possibile, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente naturale interessato e della normativa vigente in materia di ambiente e salute, deve sempre essere data priorità a modalità di conferimento flessibili che consentano il mantenimento dei sedimenti in loco e il riutilizzo per ripristini morfologici atti a contrastare l'erosione e la perdita di materiale sedimentario sia in ambito lagunare sia fluviale e litoraneo costiero.
2. Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione del sito Natura 2000 della laguna di Marano e Grado previsto dall' articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), e nel rispetto del piano regionale di tutela delle acque, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 gennaio 2015, n. 013, per il conferimento e la collocazione dei sedimenti derivanti dai dragaggi dei canali e delle vie di navigazione ricadenti in ambito lagunare è data priorità al ripristino di strutture morfologiche lagunari quali velme, barene e arginature, site in prossimità delle zone di dragaggio o in idonee aree peri-lagunari, con l'applicazione della procedura di cui all' articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformità al verbale-intesa firmato il 4 settembre 2012 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.