LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 34
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<5 bis. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, l'istanza deve essere corredata dei seguenti elaborati:
a) documentazione tecnico-grafica prevista dai rispettivi livelli di progettazione, come definiti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;
b) studio di inserimento urbanistico contenente i seguenti elementi:
1) indicazione del titolo, nel caso diverso dal proprietario, a eseguire le opere;
2) indicazione dei vincoli e dei beni tutelati interferenti con l'opera;
3) dimostrazione della compatibilità delle opere previste rispetto alle previsioni degli strumenti comunali di pianificazione vigenti e adottati e della coerenza con l'assetto del territorio, supportata da idonei estratti degli strumenti stessi.>>.

2.
Al comma 14 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << destinate alla difesa militare ai sensi >> le parole << della legge 898/1976 >> sono sostituite dalle seguenti: << del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) >>.

3.
Al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << tengono luogo >> le parole << del certificato di agibilità >> sono sostituite dalle seguenti: << della segnalazione certificata di agibilità >>.

4.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << opere pubbliche di competenza >> la parola << comunale >> è sostituita dalle seguenti: << dei Comuni, in forma singola o associata, >>.

5.
Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << regolare esecuzione sostituiscono >> le parole << il certificato di agibilità >> sono sostituite dalle seguenti: << la segnalazione certificata di agibilità >>.