LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 24
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione è autorizzato a operare sulla banca dati del Centro di monitoraggio regionale di cui al comma 2, lettera a), in conformità ai principi e alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).>>.