LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 17
 (Comitato di monitoraggio e coordinamento)
1. I componenti di cui all'articolo 47, comma 3, lettere d), ed e), della legge regionale 23/2007 , dell'attuale Comitato di monitoraggio e coordinamento decadono all'entrata in vigore della presente legge e sono rinominati secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono apportate le necessarie modifiche alla composizione del Comitato, ai sensi di quanto disposto dal comma 1.
3. Rimane ferma l'attuale scadenza triennale del Comitato decorrente dal 3 agosto 2016, come previsto nel decreto di ricostituzione dello stesso.