LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 14
  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23/2007 )
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole << con possibilità di avvalimento delle associazioni di tutela e rappresentanza giuridica nazionale >> sono sostituite dalle seguenti: << anche avvalendosi dei gestori dei servizi >>.

2. All' articolo 34 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a bis) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20;>>;

b)
dopo la lettera a bis) del comma 2 è inserita la seguente:
<<a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;>>;

c)
alla lettera b) del comma 2 dopo le parole << il personale regionale >> le parole << e provinciale >> sono soppresse e dopo le parole << apposita tessera >> le parole << di servizio rilasciata dagli enti di appartenenza >> sono soppresse;

d)
alla lettera a) del comma 3 dopo le parole << certificazioni emesse >> le parole << dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o >> sono soppresse;

e)
alla lettera b) del comma 3 dopo le parole << certificazioni emesse >> le parole << dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o >> sono soppresse;

f)
alla lettera c) del comma 3 dopo le parole << certificazioni emesse >> le parole << dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o >> sono soppresse;

g)
alla lettera d) del comma 3 dopo le parole << certificazioni emesse >> le parole << dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o >> sono soppresse.

3.
Dopo il comma 6 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007 è inserito il seguente:
<<6 bis. Si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte dall' articolo 48, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 .>>.

4.
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:
<<e) determinazione per le strade regionali delle tipologie e delle modalità di rilascio di autorizzazioni e concessioni, nonché dei canoni di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a), e 27, comma 7, del decreto legislativo 285/1992 , cui provvede con regolamento;>>.